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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 1, del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), che prevede la prenotazione a debito delle spese nei giudizi in cui è parte la P.A., non ravvisando violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Di cosa si tratta

La S.E.M. s.p.a. Società Esattorie Meridionali aveva proposto ricorso e il Tribunale di Potenza aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 8 del T.U. spese di giustizia, che disciplina le spese anticipate dall’erario nei procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, ritenendo che la norma creasse una disparità tra privati e pubblica amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Potenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: il regime di prenotazione a debito delle spese nei giudizi con la P.A. risponde a una logica peculiare del procedimento amministrativo-contabile e non è irragionevole, né viola il diritto di difesa dei privati che si confrontano con l’ente pubblico in giudizio.

Il principio

Il sistema di prenotazione a debito delle spese di giustizia nei giudizi in cui è parte la pubblica amministrazione è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole, che tiene conto della specificità del soggetto pubblico: non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di accesso alla giustizia.

Domande e risposte

Cosa si intende per «prenotazione a debito» delle spese?

La prenotazione a debito significa che le spese di giustizia non vengono anticipate dalla parte ma annotate come debito verso l’erario: verranno recuperate alla fine del processo dalla parte soccombente.

Perché esiste un regime speciale per la P.A.?

L’amministrazione pubblica beneficia di alcune agevolazioni procedurali (come la prenotazione a debito delle spese) per ragioni storiche legate alla sua natura pubblicistica e alla necessità di non gravare eccessivamente il bilancio pubblico con costi processuali anticipati.

Il privato che vince contro la P.A. recupera le spese?

In linea di principio sì: il giudice condanna la parte soccombente (anche la P.A.) al rimborso delle spese processuali salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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