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La Corte dichiara costituzionalmente illegittime numerose disposizioni della legge della Regione Campania n. 12/2006 (appalti del Consiglio regionale) e della legge della Regione Abruzzo n. 33/2006 (edilizia scolastica), perché invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva adottato una propria disciplina degli appalti di forniture e servizi del Consiglio regionale; la Regione Abruzzo aveva modificato le norme sull’edilizia scolastica con disposizioni che incidevano sulle procedure di affidamento dei lavori. Il Governo aveva impugnato entrambe le leggi, ritenendo che le Regioni non potessero legiferare su procedure di gara e disciplina contrattuale degli appalti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate (Campania): artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43-48, 51-58, legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12. Norme impugnate (Abruzzo): art. 12 l.r. n. 115/2000, come sostituito dall’art. 2, comma 2, l.r. n. 33/2006; art. 7, comma 1, l.r. n. 33/2006. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Parametro: art. 117, secondo comma, Cost. (tutela concorrenza e ordinamento civile).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni parametrate ai principi comunitari di concorrenza libera (formulazione inidonea del petitum) e dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli censurati della legge campana e delle norme abruzzesi impugnate.
Il principio
Le Regioni non possono disciplinare con legge propria le procedure di scelta del contraente negli appalti pubblici né la fase esecutiva del contratto, poiché tali materie rientrano rispettivamente nella tutela della concorrenza e nell’ordinamento civile, entrambe di competenza esclusiva statale.
Domande e risposte
Le Regioni possono legiferare sugli appalti pubblici?
Solo nei limiti dei principi fissati dallo Stato. Le procedure di gara (scelta del contraente) e la disciplina civilistica del contratto (esecuzione, garanzie, collaudo) appartengono alla competenza esclusiva statale.
Cosa prevedeva la legge campana sugli appalti del Consiglio regionale?
Disciplinava autonomamente le procedure di gara per forniture, servizi e lavori del Consiglio regionale, introducendo regole diverse da quelle del Codice dei contratti pubblici statale.
Qual è la conseguenza dell’illegittimità dichiarata?
Le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali cessano di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale; si applica la normativa statale sugli appalti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa esclusiva statale: tutela della concorrenza e ordinamento civile
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