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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Genova sulla legge sull’equo canone (l. n. 392/1978). Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti sia nella descrizione della fattispecie concreta sia nella motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge 27 luglio 1978, n. 392 disciplinava il cosiddetto equo canone nelle locazioni di immobili urbani, fissando un limite massimo al canone di locazione. Il Tribunale di Genova impugnava varie disposizioni di tale legge, lamentando che non fosse previsto un rimborso dell’eventuale differenza tra canone equo e canone di mercato a carico dell’erario, e che il regime del blocco degli sfratti gravasse irragionevolmente solo sui proprietari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 26 aprile 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, secondo comma, della l. n. 392/1978 e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione; nonché degli artt. 79, primo e secondo comma, 12-25 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni per grave carenza dell’ordinanza di rimessione. Mancavano sia la descrizione degli elementi della fattispecie sottoposta al giudice a quo, sia la motivazione sulla rilevanza delle questioni. Anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza era priva dei necessari requisiti di chiarezza, con plurime censure confusamente prospettate e investenti numerose norme della legge.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere l’adeguata descrizione della fattispecie concreta, la motivazione sulla rilevanza della questione e la motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa è l’equo canone?
L’equo canone era un sistema di determinazione amministrativa del canone massimo di locazione, introdotto dalla l. n. 392/1978 e successivamente superato dalla l. n. 431/1998 che ha introdotto i contratti a canone libero e concordato.
Perché la Corte non si è pronunciata nel merito?
Perché il giudice rimettente non ha spiegato né quale fosse la fattispecie concreta che stava esaminando, né perché la questione fosse rilevante ai fini della decisione. Senza questi elementi la Corte non può neppure valutare se la questione meriti un esame.
Il proprietario può ottenere una tutela costituzionale contro i limiti del canone?
La questione è rimasta senza risposta nel merito in questo giudizio. In linea generale la Corte ha più volte ritenuto che limitazioni alla libertà contrattuale in materia di locazioni possano essere giustificate da ragioni di tutela del conduttore, purché non irragionevoli.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, invocato come parametro
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, invocato come parametro
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
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