Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sull’art. 263 c.p.p. in tema di restituzione di cose in sequestro probatorio. La questione era irrilevante nel giudizio a quo perché la norma impugnata non avrebbe comunque trovato applicazione da parte del giudice rimettente.
Di cosa si tratta
L’art. 263 del codice di procedura penale disciplina la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio. Il Tribunale di Palermo lamentava che, nella fase compresa tra la chiusura delle indagini preliminari e il passaggio in giudicato della sentenza, l’interessato non potesse proporre opposizione avverso il rigetto della sua istanza di restituzione, a differenza di quanto previsto in altre fasi processuali. Invocava un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo (sez. per il riesame), con ordinanza del 15 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato, gli interessati possano proporre opposizione avverso il rigetto dell’istanza di restituzione di cose in sequestro probatorio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza nel procedimento a quo. Il rimettente era investito di un appello de libertate già inammissibile (proposto erroneamente secondo il modello dell’art. 322-bis c.p.p. valido per il sequestro preventivo); la eventuale sentenza additiva invocata non avrebbe comunque restituito al rimettente la cognizione del gravame, ma avrebbe introdotto un rimedio davanti a un giudice diverso. La norma censurata, pertanto, non avrebbe trovato applicazione in nessun caso da parte del giudice a quo.
Il principio
La questione di costituzionalità è inammissibile per irrilevanza quando la norma impugnata non è e non sarebbe comunque destinata a trovare applicazione da parte del giudice rimettente nel procedimento in cui la questione è stata sollevata; ciò vale anche quando il rimettente prospetti una possibile riqualificazione dell’impugnazione, se tale riqualificazione non implicherebbe comunque l’applicazione della norma censurata.
Domande e risposte
Quando è possibile opporsi al diniego di restituzione delle cose in sequestro probatorio?
L’art. 263 c.p.p. prevede specifiche finestre temporali (indagini preliminari e fase esecutiva) in cui l’interessato può proporre opposizione. La questione se esistessero vuoti di tutela nella fase intermedia è rimasta esaminata solo sul piano dell’ammissibilità processuale, senza che la Corte si pronunciasse nel merito.
Che differenza c’è tra sequestro probatorio e sequestro preventivo?
Il sequestro probatorio serve ad acquisire prove; il sequestro preventivo serve a evitare che la cosa libera aggravi o perpetui il reato. Solo per il sequestro preventivo l’art. 322-bis c.p.p. prevede l’appello al tribunale della libertà; per il sequestro probatorio i rimedi impugnatori seguono regole diverse.
Cosa significa che una questione è irrilevante?
Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la risposta della Corte — qualunque essa fosse — non inciderebbe sull’esito del giudizio principale. È uno dei presupposti fondamentali di ammissibilità del giudizio incidentale di costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa invocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.