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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 10, comma 24, del codice della strada nel testo previgente alla l. n. 472/1999. La norma prevedeva la stessa sanzione accessoria (sospensione della carta di circolazione) sia per chi effettua trasporti eccezionali senza autorizzazione sia per chi li esegue in violazione delle prescrizioni. La Corte ha ritenuto che, valutando il trattamento sanzionatorio complessivo, la scelta non fosse manifestamente irragionevole.
Di cosa si tratta
Il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) disciplina i trasporti eccezionali e li assoggetta a regime autorizzatorio. Chi effettua un trasporto eccezionale senza autorizzazione (comma 18) e chi lo effettua in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (comma 19) erano soggetti, nel testo previgente, alla stessa sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, pur con sanzioni pecuniarie diverse.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 31 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del d.lgs. n. 285/1992 nel testo previgente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole equiparazione sanzionatoria tra fattispecie oggettivamente diverse.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Quando la legge prevede una pluralità di sanzioni, il raffronto va condotto considerando il trattamento complessivo: le sanzioni pecuniarie erano sensibilmente diverse (il massimo per la violazione delle prescrizioni era inferiore al minimo per la circolazione senza autorizzazione), e la sanzione accessoria variava da uno a sei mesi consentendo graduazione. L’opzione del legislatore non superava la soglia della manifesta irragionevolezza.
Il principio
Nel giudizio di costituzionalità sulle sanzioni, quando la legge prevede più misure eterogenee, il raffronto tra trattamenti sanzionatori non può essere condotto isolatamente su uno solo degli elementi (es. solo la sanzione accessoria), ma deve tener conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata. Solo ove il trattamento complessivo risulti manifestamente irragionevole la scelta del legislatore può essere censurata.
Domande e risposte
Cosa sono i trasporti eccezionali?
Sono trasporti di veicoli o carichi che superano i limiti dimensionali o di massa fissati dal codice della strada. Per circolare su strada pubblica richiedono un’apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni di percorso, orario e scorta.
Cosa è cambiato con la riforma del 1999?
La l. n. 472/1999 ha modificato l’art. 10 del codice della strada, unificando nel nuovo comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione con quella di trasporto in violazione di alcune prescrizioni particolarmente gravi. La norma censurata era applicabile ai soli fatti commessi prima di tale modifica.
Il giudice può graduare la sanzione accessoria?
Sì. La sospensione della carta di circolazione aveva un range da uno a sei mesi, consentendo al giudice di adeguarla alla concreta gravità e pericolosità della violazione commessa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.