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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 58-quater, comma 2, ord. penitenziario, che vieta per tre anni la concessione di benefici a tutti i condannati cui sia stata revocata una misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia chiedeva di limitare tale divieto ai soli condannati per reati gravi ex art. 4-bis. La Corte ha ritenuto che un’operazione del genere sarebbe arbitraria, stante la diversità strutturale tra le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2.
Di cosa si tratta
L’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) disciplina ipotesi particolari di divieto di concessione di misure alternative. Il comma 2 stabilisce che, quando una misura alternativa sia stata revocata per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, non possono essere concessi nuovi benefici per tre anni. Tale divieto si applica a tutti i condannati, indipendentemente dal titolo di reato, a differenza del comma 1 che riguarda solo i condannati per reati gravi ex art. 4-bis.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 2 ottobre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 2, l. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui estende il divieto a tutti i condannati anziché ai soli condannati per i reati di cui all’art. 4-bis, comma 1.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. I presupposti del divieto nel comma 1 (condotta punibile a titolo di evasione) e nel comma 2 (revoca per comportamento incompatibile) sono diversi. Trasporre meccanicamente nel comma 2 la lista di reati del comma 1 sarebbe un intervento arbitrario in una disciplina complessa che persegue un equilibrio articolato tra concessione, divieto e revoca delle misure alternative.
Il principio
La Corte non può sostituirsi al legislatore operando una trasposizione meccanica di elementi normativi da una disposizione all’altra quando ciò si risolverebbe in un intervento arbitrario all’interno di una disciplina complessiva che il legislatore ha costruito con scelte articolate e differenziate.
Domande e risposte
Quando viene revocata una misura alternativa?
Una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) può essere revocata quando il condannato tenga un comportamento incompatibile con la sua prosecuzione (artt. 47, comma 11; 47-ter, comma 6; 51, comma 1, ord. penitenziario). La revoca fa riscattare il condannato in carcere e fa decorrere il divieto triennale.
Il divieto triennale vale per qualsiasi beneficio?
Sì, nel senso che il comma 2 dell’art. 58-quater non consente nemmeno l’accesso ai permessi premio, al lavoro esterno e alle misure alternative, per tre anni dalla revoca. Il magistrato di sorveglianza deve dichiarare inammissibile qualsiasi istanza in tal senso.
Esiste oggi una disciplina differente?
La norma ha subito modifiche nel corso degli anni. La valutazione della sua compatibilità costituzionale resta soggetta a scrutinio caso per caso sulla base della disciplina vigente al momento del giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.