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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 19 della legge sul divorzio (l. n. 74/1987) in materia di esenzioni fiscali per i trasferimenti patrimoniali tra coniugi in separazione. Una sentenza della Corte del 1999 aveva già dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata nella parte rilevante, rendendo superfluo un ulteriore intervento.

Di cosa si tratta

L’art. 19 della l. n. 74/1987 prevedeva esenzioni fiscali per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di divorzio. La Commissione tributaria di Roma lamentava che analoga esenzione non fosse prevista per i trasferimenti immobiliari tra coniugi disposti in sede di separazione personale, con conseguente applicazione dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza del 16 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della l. n. 74/1987, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estendeva l’esenzione ai provvedimenti di trasferimento della quota immobiliare disposti in sede di separazione personale.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché la Corte, con la sentenza n. 154 del 1999 (successiva all’ordinanza di rimessione), aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui non estendeva l’esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale. Il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente quella pronuncia.

Il principio

Quando, nelle more del giudizio di costituzionalità, la Corte abbia già dichiarato l’illegittimità della norma impugnata con portata idonea a coprire la fattispecie concreta del rimettente, la questione successivamente sollevata sul medesimo punto diventa inammissibile: il giudice a quo deve applicare direttamente la pronuncia già emessa.

Domande e risposte

L’esenzione fiscale vale anche per la separazione, oggi?

Sì. A seguito della sentenza n. 154/1999, l’esenzione prevista dall’art. 19 della l. n. 74/1987 si applica a tutti gli atti relativi sia al divorzio sia alla separazione personale dei coniugi.

Cos’è l’INVIM?

L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM), istituita con d.P.R. n. 643/1972, è stata successivamente abolita. Colpiva la plusvalenza maturata su un immobile nel periodo di possesso.

Perché il giudice non ha applicato direttamente la sentenza del 1999?

La questione è stata sollevata nel 1997, prima della sentenza n. 154/1999. La pronuncia di inammissibilità segnala implicitamente che, venendo la questione alla Corte dopo il 1999, il rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente l’effetto caducatorio già prodotto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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