Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 210, comma 6, c.p.p., che estende al testimone assistito la garanzia di non dover deporre su fatti concernenti la propria responsabilità. Il principio nemo tenetur se detegere è corollario essenziale del diritto di difesa e prevale anche quando il soggetto ha volontariamente scelto di deporre sui fatti altrui in una situazione di reati commessi reciprocamente.
Di cosa si tratta
Con la legge n. 63/2001 (attuazione del giusto processo ex art. 111 Cost.) è stata introdotta la figura del testimone assistito: l’imputato in procedimento connesso che, ricevuto l’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., sceglie di deporre sui fatti altrui assume la qualità di teste, beneficiando però della garanzia di non essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità (art. 197-bis, comma 4, c.p.p.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 6, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al testimone assistito che abbia volontariamente scelto di deporre la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la propria responsabilità, nel caso di reati commessi reciprocamente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza con riferimento a tutti i parametri. Il principio nemo tenetur se detegere è un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa e deve prevalere anche ove comporti l’impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi reciprocamente. Il legislatore ha coerentemente esteso al testimone assistito il doppio livello di garanzie: facoltà preventiva di non rispondere (art. 197-bis, comma 4) e divieto di utilizzazione delle dichiarazioni a proprio carico (art. 197-bis, comma 5).
Il principio
Il principio nemo tenetur se detegere è corollario essenziale del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e si applica anche al testimone assistito che abbia volontariamente scelto di deporre: la garanzia di non essere obbligato a deporre su fatti autoincriminanti vale indipendentemente dalla scelta di testimoniare sui fatti altrui, e prevale sull’interesse all’acquisizione della prova.
Domande e risposte
Chi è il testimone assistito?
L’imputato in un procedimento connesso o collegato che, avvertito ai sensi dell’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., sceglie di non avvalersi della facoltà di non rispondere e viene esaminato come testimone, con la garanzia aggiuntiva di non dover rispondere su ciò che lo riguarda personalmente.
Cosa succede alle dichiarazioni autoincriminanti rese dal testimone assistito?
L’art. 197-bis, comma 5, c.p.p. sancisce il divieto assoluto di utilizzazione contra se delle dichiarazioni rese in qualità di testimone assistito. Quindi quelle risposte non possono essere usate contro di lui nel suo processo.
Qual è la differenza rispetto al teste ordinario?
Il testimone ordinario non può essere obbligato a deporre su fatti autoincriminanti (art. 198, comma 2, c.p.p.), ma le sue dichiarazioni sono in linea di principio utilizzabili. Il testimone assistito ha in più la garanzia dell’inutilizzabilità assoluta ex art. 197-bis, comma 5.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, parametro
- Art. 24 della Costituzione — inviolabilità del diritto di difesa, sede del principio nemo tenetur
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.