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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 500 c.p.p. per difetto di motivazione e manifestamente infondata quella sull’art. 195, comma 4, c.p.p. Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di p.g. sulle dichiarazioni raccolte in fase di indagine è coerente con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ora sancito dall’art. 111 Cost.

Di cosa si tratta

L’art. 195, comma 4, c.p.p. vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza de relato sul contenuto delle dichiarazioni che hanno ricevuto da testimoni nel corso delle indagini preliminari. La Corte di assise di Potenza lamentava che ciò creasse una disparità irragionevole rispetto agli altri testimoni de relato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di assise di Potenza, con ordinanza del 28 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 c.p.p. come modificati dalla l. n. 63/2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione.

La decisione della Corte

Quanto all’art. 500 c.p.p.: manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Quanto all’art. 195, comma 4: manifesta infondatezza. La Corte richiama la sentenza n. 32/2002: il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.) costituisce regola generale di esclusione probatoria; il divieto di testimonianza indiretta della p.g. è finalizzato ad evitare che dichiarazioni raccolte unilateralmente nelle indagini confluiscano surrettiziamente nel materiale probatorio dibattimentale.

Il principio

Il divieto di testimonianza de relato per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, c.p.p.) è espressione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.): la differenza di trattamento rispetto ad altri testimoni de relato è giustificata dall’esigenza di impedire l’elusione del contraddittorio dibattimentale attraverso la testimonianza di chi ha raccolto unilateralmente le dichiarazioni.

Domande e risposte

Cosa è la testimonianza de relato?

È la testimonianza di chi riferisce in udienza non ciò che ha percepito direttamente, ma ciò che gli è stato riferito da un altro soggetto. In linea di principio è ammessa, salvo il divieto specifico per gli ufficiali di p.g. sulle dichiarazioni raccolte nelle indagini.

Perché il divieto vale solo per la polizia giudiziaria?

Perché gli ufficiali di p.g. raccolgono dichiarazioni unilateralmente, senza la presenza del difensore, in una fase che precede il contraddittorio. Consentirne la testimonianza de relato permetterebbe di reintrodurre in dibattimento ciò che l’art. 111 Cost. vuole escluso.

Cosa accade se il teste in udienza contraddice le sue dichiarazioni in indagine?

I verbali usati per la contestazione possono essere valutati solo ai fini della credibilità del teste (art. 500, comma 2, c.p.p.), non come prova diretta dei fatti. Solo in caso di condotta illecita, consenso dell’imputato o oggettiva impossibilità sono ammesse deroghe.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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