Testo dell'articoloIn aggiornamento

Con la sentenza n. 205 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sulla disciplina dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, la cosiddetta legge Pinto.

Di cosa si tratta

La cosiddetta legge Pinto consente a chi ha subìto un processo di durata irragionevole di ottenere un’equa riparazione del danno. Per accedere a questo indennizzo la legge prevede regole e termini precisi. Nel caso esaminato, le Corti d’appello di Napoli e di Bologna, chiamate a decidere domande di equa riparazione, hanno dubitato della legittimità costituzionale di una previsione introdotta nel 2012, che incide sulle condizioni per ottenere il rimedio. Secondo i giudici rimettenti, la disciplina poteva risultare in contrasto con il principio di uguaglianza, con la ragionevole durata del processo e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 6 garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e a un rimedio effettivo in caso di violazione. La questione tocca l’effettività della tutela riconosciuta a chi attende anni la definizione di una causa, e l’equilibrio tra l’esigenza di contenere il contenzioso e quella di garantire un ristoro adeguato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (equa riparazione), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, sollevato dalle Corti d’appello di Napoli e di Bologna in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina dell’equa riparazione introdotta nel 2012 è stata ritenuta, nei termini esaminati, compatibile con i principi costituzionali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il principio

La disciplina dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, nei termini esaminati, non viola il principio di uguaglianza né i parametri sul giusto processo e sui vincoli CEDU: la fissazione delle condizioni di accesso al rimedio rientra nella discrezionalità del legislatore, purché ne sia salvaguardata l’effettività.

Domande e risposte

Cosa è la legge Pinto?

È la legge che riconosce un’equa riparazione del danno a chi ha subìto un processo di durata irragionevole, in attuazione delle garanzie sul giusto processo.

La Corte ha ridotto la tutela per chi attende anni una sentenza?

No: ha ritenuto la disciplina compatibile con la Costituzione e con la CEDU, senza intervenire sul diritto all’equa riparazione.

Che ruolo ha l’art. 6 della CEDU?

Garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e a un rimedio effettivo: i giudici lo invocavano come parametro, ma la Corte ha escluso il contrasto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.