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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 205 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sulla disciplina dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, la cosiddetta legge Pinto.

Di cosa si tratta

La cosiddetta legge Pinto consente a chi ha subìto un processo di durata irragionevole di ottenere un’equa riparazione del danno. Per accedere a questo indennizzo la legge prevede regole e termini precisi. Nel caso esaminato, le Corti d’appello di Napoli e di Bologna, chiamate a decidere domande di equa riparazione, hanno dubitato della legittimità costituzionale di una previsione introdotta nel 2012, che incide sulle condizioni per ottenere il rimedio. Secondo i giudici rimettenti, la disciplina poteva risultare in contrasto con il principio di uguaglianza, con la ragionevole durata del processo e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 6 garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e a un rimedio effettivo in caso di violazione. La questione tocca l’effettività della tutela riconosciuta a chi attende anni la definizione di una causa, e l’equilibrio tra l’esigenza di contenere il contenzioso e quella di garantire un ristoro adeguato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (equa riparazione), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, sollevato dalle Corti d’appello di Napoli e di Bologna in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina dell’equa riparazione introdotta nel 2012 è stata ritenuta, nei termini esaminati, compatibile con i principi costituzionali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il principio

La disciplina dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, nei termini esaminati, non viola il principio di uguaglianza né i parametri sul giusto processo e sui vincoli CEDU: la fissazione delle condizioni di accesso al rimedio rientra nella discrezionalità del legislatore, purché ne sia salvaguardata l’effettività.

Domande e risposte

Cosa è la legge Pinto?

È la legge che riconosce un’equa riparazione del danno a chi ha subìto un processo di durata irragionevole, in attuazione delle garanzie sul giusto processo.

La Corte ha ridotto la tutela per chi attende anni una sentenza?

No: ha ritenuto la disciplina compatibile con la Costituzione e con la CEDU, senza intervenire sul diritto all’equa riparazione.

Che ruolo ha l’art. 6 della CEDU?

Garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e a un rimedio effettivo: i giudici lo invocavano come parametro, ma la Corte ha escluso il contrasto.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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