Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 61/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che prorogava per il 2022 e il 2023 contratti di lavoro a tempo determinato, perché eccedeva i limiti di durata fissati dalla disciplina statale sul pubblico impiego.
Di cosa si tratta
Nel lavoro pubblico i contratti a tempo determinato possono essere usati solo per esigenze temporanee o eccezionali, ed entro limiti massimi di durata fissati dalla legge statale. Questi vincoli servono a evitare che il precariato si trasformi in un canale stabile di reclutamento alternativo al concorso pubblico. La legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 prorogava per gli esercizi 2022 e 2023 una facoltà originariamente attribuita in via eccezionale e temporanea, consentendo la prosecuzione di rapporti a tempo determinato di personale ex ARAS. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che la proroga superasse i limiti statali. La questione è concreta: tocca i diritti dei lavoratori coinvolti e, allo stesso tempo, il rispetto delle regole che disciplinano l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, ricondotte alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale. La Corte ha verificato se la proroga regionale fosse compatibile con questo quadro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nella parte in cui prorogava per il 2022 e il 2023 i rapporti a tempo determinato del personale interessato, in contrasto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 nella parte indicata. Ha rilevato che l’estensione temporale della facoltà, originariamente eccezionale e temporanea, eccedeva i limiti di durata massima dei contratti a tempo determinato stabiliti dalla disciplina statale, riconducibile alla materia dell’ordinamento civile. La Corte ha precisato che l’illegittimità non pregiudica, ai sensi dell’art. 2126 del codice civile, i diritti dei lavoratori che hanno già svolto le attività previste dai contratti.
Il principio
Le Regioni non possono prorogare contratti di lavoro a tempo determinato del personale pubblico oltre i limiti di durata fissati dalla legge statale: la disciplina dell’assunzione del personale rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Restano comunque salvi i diritti dei lavoratori per le prestazioni già rese.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva prorogare i contratti a termine?
Perché i limiti di durata dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego sono fissati dalla legge statale, nell’ambito dell’ordinamento civile riservato allo Stato: la Regione non può estenderli autonomamente.
Cosa succede ai lavoratori che hanno già lavorato?
I loro diritti restano salvi: l’art. 2126 del codice civile garantisce la retribuzione e le tutele per le prestazioni di lavoro effettivamente svolte, anche quando il contratto è viziato.
Quando è ammesso un contratto a termine nel pubblico impiego?
Solo per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ed entro i limiti di durata stabiliti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva.
Perché questi limiti sono così importanti?
Perché evitano che il lavoro a termine diventi un canale stabile di reclutamento che aggira il principio del concorso pubblico, garanzia di accesso imparziale agli uffici.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, parametro della decisione.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.