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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento sia all’impresa designata sia alla CONSAP. Si tratta di un adempimento meramente formale che non aggrava in modo sostanziale la posizione del danneggiato.
Di cosa si tratta
Nei sinistri risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Codice delle assicurazioni private impone di comunicare la richiesta risarcitoria, con raccomandata, sia all’impresa designata sia alla CONSAP. In un giudizio promosso da un terzo trasportato, il Tribunale di Macerata riteneva questo doppio invio un onere lesivo del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche.
La decisione della Corte
La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 73 del 2012, che aveva già dichiarato manifestamente infondata una questione testualmente identica sollevata dallo stesso Tribunale. Stante l’assoluta identità di contenuto, la questione è stata di nuovo dichiarata manifestamente infondata per le stesse ragioni.
Il principio
L’invio della doppia raccomandata è un adempimento meramente formale, coerente con la delega e funzionale al rafforzamento della tutela del danneggiato attraverso l’eventuale intervento della CONSAP: non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato.
Domande e risposte
Che cos’è la «doppia raccomandata»?
È l’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento, contemporaneamente, all’impresa designata e alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più all’una o all’altra disgiuntamente.
Perché non viola il diritto di difesa?
Perché secondo la Corte si tratta di un mero adempimento formale che non incide in modo sostanziale sulla possibilità di agire in giudizio del danneggiato.
Perché la questione era già stata decisa?
Lo stesso Tribunale aveva sollevato una questione identica, già dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza n. 73 del 2012.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — invocato per l’asserita lesione del diritto di difesa del danneggiato
- Art. 76 della Costituzione — richiamato sui limiti della delega legislativa
- Art. 77 della Costituzione — evocato sull’esercizio della funzione legislativa delegata
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