La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento sia all’impresa designata sia alla CONSAP. Si tratta di un adempimento meramente formale che non aggrava in modo sostanziale la posizione del danneggiato.

Di cosa si tratta

Nei sinistri risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Codice delle assicurazioni private impone di comunicare la richiesta risarcitoria, con raccomandata, sia all’impresa designata sia alla CONSAP. In un giudizio promosso da un terzo trasportato, il Tribunale di Macerata riteneva questo doppio invio un onere lesivo del diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche.

La decisione della Corte

La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 73 del 2012, che aveva già dichiarato manifestamente infondata una questione testualmente identica sollevata dallo stesso Tribunale. Stante l’assoluta identità di contenuto, la questione è stata di nuovo dichiarata manifestamente infondata per le stesse ragioni.

Il principio

L’invio della doppia raccomandata è un adempimento meramente formale, coerente con la delega e funzionale al rafforzamento della tutela del danneggiato attraverso l’eventuale intervento della CONSAP: non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato.

Domande e risposte

Che cos’è la «doppia raccomandata»?

È l’obbligo di inviare la richiesta di risarcimento, contemporaneamente, all’impresa designata e alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più all’una o all’altra disgiuntamente.

Perché non viola il diritto di difesa?

Perché secondo la Corte si tratta di un mero adempimento formale che non incide in modo sostanziale sulla possibilità di agire in giudizio del danneggiato.

Perché la questione era già stata decisa?

Lo stesso Tribunale aveva sollevato una questione identica, già dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza n. 73 del 2012.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.