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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Bologna contro la Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da un deputato. Si tratta della sola fase di ammissibilità.

Di cosa si tratta

La Camera dei deputati aveva dichiarato «insindacabili» alcune opinioni espresse da un deputato. La Corte d’appello di Bologna, investita di una causa civile su quelle dichiarazioni, ha ritenuto leso il proprio potere giurisdizionale e ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio riguarda il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 sull’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato. Ricorrente: la Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati.

La decisione della Corte

Nella fase prevista dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953, la Corte ha riconosciuto la legittimazione della Corte d’appello e della Camera dei deputati e la sussistenza della «materia di un conflitto», dichiarando ammissibile il conflitto e disponendo le notifiche, restando impregiudicato il merito.

Il principio

È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con cui un organo giurisdizionale contesta la deliberazione di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.; in questa fase la Corte verifica solo i requisiti soggettivo e oggettivo, senza decidere il merito.

Domande e risposte

Cosa accerta la Corte in questa ordinanza?

Solo l’ammissibilità del conflitto: che vi siano due poteri legittimati e una reale materia di conflitto, senza stabilire chi abbia ragione.

Non rileva la forma dell’atto introduttivo?

No: la Corte precisa che conta la rispondenza ai contenuti richiesti dalla legge n. 87 del 1953, non la veste formale di ordinanza dell’atto con cui è sollevato il conflitto.

Cosa accade ora?

Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e depositati in cancelleria, aprendo la fase di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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