Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 200 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma del d.l. n. 90 del 2014 che riserva una quota dei diritti di rogito ai soli segretari comunali privi di qualifica dirigenziale, ritenendola conforme alla Costituzione.
Di cosa si tratta
I segretari comunali, quando rogano atti per conto dell’ente locale (cioè ne curano la stipula come pubblici ufficiali), maturano i cosiddetti “diritti di rogito”. Il decreto-legge n. 90 del 2014, in sede di conversione, ha limitato l’attribuzione di una quota di questi diritti ai soli segretari che non abbiano qualifica dirigenziale, o che operino in enti privi di personale dirigenziale, escludendo gli altri. Una segretaria comunale a cui il Comune aveva negato quei compensi ha agito davanti al giudice del lavoro, e i Tribunali di Lucca e di Siena hanno sospettato che la norma fosse incostituzionale: ne derivava, a loro avviso, una disparità irragionevole tra segretari, un compenso non proporzionato al lavoro di rogito comunque svolto, un uso discutibile della decretazione d’urgenza e una lesione del buon andamento dell’amministrazione. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se questa selezione fosse compatibile con i parametri costituzionali invocati.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Lucca e di Siena, in funzione di giudici del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di riservare la quota dei diritti di rogito ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale (o operanti in enti privi di dirigenti) ha superato il vaglio di costituzionalità rispetto agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. e ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento: la norma resta in vigore.
Il principio
Riservare la quota dei diritti di rogito ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole: i dirigenti ricevono già una retribuzione che remunera anche tali attività, sicché la diversa disciplina non lede uguaglianza, retribuzione proporzionata, buon andamento o affidamento.
Domande e risposte
Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?
Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto che la norma non violi la Costituzione: la disposizione resta valida e applicabile.
Perché erano richiamati gli artt. 36 e 97 Cost.?
L’art. 36 garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; l’art. 97 il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. I rimettenti ritenevano che escludere i segretari dirigenti dai diritti di rogito li ledesse, ma la Corte ha escluso la violazione.
Che cosa c’entra l’art. 77 Cost.?
L’art. 77 disciplina i presupposti del decreto-legge (casi straordinari di necessità e urgenza). Era contestato anche sotto questo profilo, ma la censura è stata respinta.
La sentenza cambia qualcosa per il futuro?
No: confermando la legittimità della norma, lascia immutata la disciplina sui criteri retributivi oggetto del giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro delle censure ritenute non fondate.
- Art. 36 della Costituzione – diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, invocato dai rimettenti.
- Art. 77 della Costituzione – presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, parametro della questione.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- Art. 10 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella legge n. 114 del 2014 (su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.