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Con l’ordinanza n. 275 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da tre deputati, che contestavano l’approvazione, con questione di fiducia, dell’emendamento sulle trivelle ritenuto estraneo al decreto-legge in conversione.
Di cosa si tratta
È il caso gemello dell’ordinanza n. 274 del 2019, sullo stesso art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di idrocarburi, questa volta sul versante della Camera dei deputati. I ricorrenti lamentavano che la posizione della questione di fiducia avesse precluso ogni possibilità di esame e modifica del testo.
La questione di legittimità costituzionale
I deputati Bignami, Di Maio e Pagani hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, deducendo la violazione degli artt. 67, 68, 70, 71 e 72 della Costituzione, anche in relazione all’art. 77, per l’asserito abuso del procedimento legislativo realizzato attraverso l’inserimento dell’emendamento eterogeneo e il ricorso alla questione di fiducia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La stessa prospettazione dei deputati dava atto che, in più momenti dell’iter, essi avevano potuto discutere, presentare proposte di modifica e votare, anche con riferimento all’art. 11-ter: mancava quindi la negazione o l’evidente menomazione delle prerogative parlamentari richiesta per l’ammissibilità del conflitto.
Il principio
Anche in presenza della questione di fiducia, se dal ricorso risulta che i parlamentari hanno potuto esercitare le proprie funzioni, partecipando al procedimento di conversione, non emerge alcuna violazione manifesta delle prerogative costituzionali e il conflitto è inammissibile.
Domande e risposte
Qual è la differenza con l’ordinanza n. 274 del 2019?
Riguarda lo stesso emendamento ma il versante della Camera dei deputati e il ricorso alla questione di fiducia; l’esito è analogo: inammissibilità.
La questione di fiducia lede di per sé le prerogative dei deputati?
No, secondo la Corte: se i parlamentari hanno comunque potuto discutere, emendare e votare, non vi è una violazione manifesta delle loro prerogative.
Cosa serve per rendere ammissibile questo tipo di conflitto?
L’allegazione di una sostanziale negazione o di un’evidente menomazione delle funzioni costituzionali del singolo parlamentare, rilevabile già a un primo esame.
Norme collegate
- Art. 67 della Costituzione — libero mandato parlamentare.
- Art. 72 della Costituzione — procedimento di formazione delle leggi e potere di emendamento.
- Art. 77 della Costituzione — decretazione d’urgenza e legge di conversione.
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