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Con l’ordinanza n. 276 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui affida al capo dell’ufficio la decisione sulla dichiarazione di astensione del giudice.
Di cosa si tratta
Un giudice del Tribunale di Fermo, che si riteneva pregiudicato per essersi già pronunciato su fatti connessi a carico dello stesso imputato, aveva dichiarato la propria astensione, ma la dichiarazione era stata respinta dal Presidente del Tribunale. Da qui il dubbio sulla norma che attribuisce al capo dell’ufficio la decisione su tale dichiarazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Fermo ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, chiedendo che la decisione del capo dell’ufficio fosse limitata alle sole ipotesi di astensione per «gravi ragioni di convenienza».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 113 e n. 283 del 2000), il pregiudizio derivante da funzioni esercitate in altro procedimento confluisce proprio nell’ipotesi delle «gravi ragioni di convenienza» di cui alla lettera h) dello stesso art. 36: la modifica richiesta dal giudice era quindi priva di rilevanza nel giudizio principale.
Il principio
L’ipotesi «innominata» di astensione per gravi ragioni di convenienza ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche il pregiudizio derivante da funzioni esercitate in un diverso procedimento, sicché la questione proposta dal rimettente difettava di rilevanza.
Domande e risposte
Chi decide sull’astensione del giudice penale?
Il capo dell’ufficio (presidente della corte o del tribunale), ai sensi dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Per difetto di rilevanza: il caso del giudice rientrava già nelle «gravi ragioni di convenienza», sicché la modifica richiesta non avrebbe inciso sul giudizio principale.
La Corte ha valutato il merito della disciplina?
No: la pronuncia è di manifesta inammissibilità, fondata sull’irrilevanza della questione così come formulata.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge.
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice soltanto alla legge.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice.
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