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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento sulle sanzioni per la violazione della normativa europea sulle denominazioni di origine (D.O.P., I.G.P.). Lo Stato può legiferare in materia sanzionatoria anche in ambiti di competenza provinciale, purché rispetti i limiti dell’autonomia statutaria.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, aveva introdotto sanzioni amministrative per chi viola le norme europee sulle indicazioni geografiche protette (D.O.P. e I.G.P.) dei prodotti agricoli e alimentari. La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato tre articoli di quel decreto (artt. 9, 10 e 11), ritenendo che invadessero la propria competenza primaria in materia di agricoltura e foreste, garantita dallo statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 297/2004 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e delle corrispondenti disposizioni dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), in quanto le norme sanzionatorie sarebbero state adottate in materie di competenza provinciale senza il coinvolgimento della Provincia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni. Le disposizioni sanzionatorie impugnate attuano obblighi derivanti da un regolamento comunitario direttamente applicabile (reg. CEE n. 2081/92) e rientrano nella competenza statale esclusiva in materia di applicazione del diritto dell’Unione europea. La normativa non comprime le competenze primarie della Provincia in materia di agricoltura, ma ne disciplina aspetti sanzionatori riservati allo Stato.

Il principio

Lo Stato è competente ad adottare norme sanzionatorie a presidio dell’applicazione di regolamenti comunitari direttamente applicabili anche in settori dove le Province autonome godono di potestà primaria, quando tali sanzioni siano necessarie per garantire l’uniforme attuazione del diritto europeo sul territorio nazionale.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Trento aveva impugnato queste norme?

Perché il proprio statuto speciale le attribuisce competenza primaria in materia di agricoltura e foreste, e riteneva che lo Stato avesse introdotto sanzioni in un ambito di sua esclusiva pertinenza senza rispettare le norme di attuazione dello statuto.

Cosa sono le indicazioni geografiche protette nel contesto di questa sentenza?

Sono denominazioni (D.O.P. — Denominazione di Origine Protetta, e I.G.P. — Indicazione Geografica Protetta) assegnate dalla normativa europea ai prodotti alimentari tipici di una zona geografica. Il regolamento CEE n. 2081/92 ne disciplinava la protezione a livello comunitario.

Qual è il rapporto tra autonomia regionale e normativa sanzionatoria europea?

Secondo la Corte, quando si tratta di attuare obblighi derivanti da regolamenti comunitari direttamente applicabili, lo Stato mantiene la competenza sanzionatoria anche nei settori di competenza regionale o provinciale, per garantire l’unità di applicazione del diritto europeo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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