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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la l.r. Abruzzo n. 40/2004 in materia di sicurezza. Le funzioni attribuite al Comitato scientifico regionale per la sicurezza – relazione annuale e attività di studio e ricerca – invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge regionale abruzzese che istituiva un Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità, attribuendogli funzioni di relazione annuale sulla sicurezza del territorio e di studio dei sistemi di sicurezza nazionali e UE.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 6 e 7, lett. e) e f), l.r. Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (sicurezza dei cittadini). Parametro: art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, lett. e) e f), nella parte in cui attribuisce al Comitato funzioni che interferiscono con la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza. L’art. 6 (mera istituzione del Comitato) viene invece salvato, potendo la Regione istituire organi consultivi interni.

Il principio

Le Regioni possono promuovere la cultura della legalità ma non possono attribuire a propri organi funzioni di ricerca e relazione sulla sicurezza pubblica che interferiscono con le competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare sulla sicurezza pubblica?

No: l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva su ordine pubblico e sicurezza. Le Regioni possono intervenire solo sulla sicurezza urbana e sul governo del territorio.

Cosa può fare una Regione per la sicurezza dei cittadini?

Può promuovere l’educazione alla legalità, finanziare politiche sociali di prevenzione, e coordinare l’azione degli enti locali, ma non può svolgere funzioni di monitoraggio e relazione sulla sicurezza pubblica.

La Regione può istituire un comitato regionale per la sicurezza?

Può istituire organi consultivi interni, ma non può attribuire loro funzioni che interferiscono con le competenze statali esclusive in materia di ordine pubblico.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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