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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sulla tassa di rinnovo delle concessioni delle aziende faunistico-venatorie nel Lazio. La legge regionale che ha aumentato le tariffe rispetta la riserva di legge in materia tributaria e il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

In Regione Lazio le aziende faunistico-venatorie (terreni privati destinati alla caccia controllata) pagavano una tassa di rinnovo della concessione regionale. Con due leggi del 1995 (n. 9 e n. 10), la Regione aveva modificato le tariffe. Alcuni titolari di aziende venatorie avevano poi chiesto in giudizio la restituzione delle somme pagate tra il 1995 e il 2000, sostenendo che l’aumento fosse illegittimo. Il giudice civile aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge Regione Lazio n. 9/1995 (come sostituito dalla legge n. 10/1995) e del comma 2 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, per presunta violazione della riserva relativa di legge in materia tributaria e del principio di uguaglianza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La tassa di rinnovo della concessione costituisce un corrispettivo per l’utilizzo di una risorsa pubblica (la fauna selvatica) e la sua determinazione con legge regionale rispetta pienamente la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. L’aumento della tariffa non viola il principio di uguaglianza perché si applica in modo uniforme a tutti i titolari di concessioni analoghe.

Il principio

La determinazione legislativa regionale di tariffe per concessioni che implicano lo sfruttamento di risorse naturali di demanio pubblico soddisfa la riserva relativa di legge tributaria e non viola il principio di uguaglianza quando è applicata in modo indistinto a tutti i concessionari della stessa categoria.

Domande e risposte

Che cos’è una azienda faunistico-venatoria?

È un istituto venatorio privato: un fondo di proprietà privata che, con concessione regionale, è autorizzato alla gestione programmata dell’attività venatoria in modo autonomo rispetto al territorio agro-silvo-pastorale gestito dai comprensori omogenei.

Perché si discuteva di riserva di legge tributaria?

L’art. 23 Cost. stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. I ricorrenti sostenevano che l’aumento della tassa non fosse stato introdotto con adeguata base legislativa.

La Regione può stabilire tariffe per le proprie concessioni?

Sì. La Corte conferma che la legge regionale è fonte idonea a fondare prestazioni patrimoniali imposte nell’ambito delle materie di competenza regionale, inclusa la gestione del patrimonio faunistico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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