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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana: la delega statale al Governo per il riordino della legislazione in materia di tutela del paesaggio non viola le competenze regionali garantite dalla Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana impugnò l’art. 1, commi 36 (lettera c) e 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 («Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale»), nella parte in cui delegava il Governo ad adottare decreti legislativi che avrebbero potuto incidere sulla tutela del paesaggio. La Regione sosteneva che tale delega ledesse la propria competenza legislativa concorrente nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana sollevava questione in via principale dell’art. 1, commi 36 lett. c) e 37, della l. n. 308/2004, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, lamentando la violazione della competenza regionale concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di governo del territorio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La delega legislativa al Governo per il riordino della normativa in materia ambientale e paesaggistica rientra nella competenza esclusiva statale sulla «tutela dell’ambiente» (art. 117, comma 2, lettera s, Cost.) e sulla «tutela dei beni culturali». Il legislatore delegato può intervenire su tali materie senza violare le competenze regionali.

Il principio

La tutela dell’ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. La competenza regionale concorrente nella «valorizzazione» dei beni culturali e ambientali non esclude che lo Stato fissi standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» del paesaggio?

La «tutela» è riservata allo Stato (art. 117, comma 2, lett. s Cost.) e riguarda la conservazione e la protezione dei beni ambientali. La «valorizzazione» è materia concorrente e comprende le azioni per migliorarne la fruizione pubblica e promuoverne la conoscenza.

Come funziona una legge delega?

Con una legge delega il Parlamento autorizza il Governo ad emanare decreti legislativi entro principi e criteri direttivi fissati dalla delega stessa. Il decreto legislativo ha forza di legge ordinaria.

Può una Regione impugnare una legge statale davanti alla Corte costituzionale?

Sì. Ai sensi dell’art. 127 Cost., la Regione può proporre questione di legittimità costituzionale in via principale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge statale, se ritiene che leda la propria sfera di competenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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