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La Corte, decidendo un conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Puglia, dichiara che l’ordinanza del Ministro della Salute sui cani ritenuti pericolosi spetta allo Stato: la materia prevalente è l’ordine pubblico e la sicurezza (art. 117, co. 2, lett. h), non l’igiene e la sanità.

Di cosa si tratta

Il Ministro della Salute aveva adottato un’ordinanza che vietava l’allevamento di alcune razze canine ritenute pericolose (c.d. ordinanza PAB – Pit bull, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier). La Regione Puglia aveva proposto conflitto di attribuzioni sostenendo che la materia rientrasse nell’igiene e sanità pubblica, di competenza concorrente.

La questione di legittimità costituzionale

La questione era quale fosse la materia prevalente: igiene e sanità pubblica (competenza concorrente, art. 117, co. 3) ovvero ordine pubblico e sicurezza (competenza esclusiva statale, art. 117, co. 2, lett. h). La prevalenza determina la titolarità della competenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che l’ordinanza spetta allo Stato. Il divieto di allevamento di razze pericolose è misura finalizzata in via primaria alla tutela della sicurezza pubblica (incolumità delle persone dagli attacchi di cani pericolosi), che rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. h). Il profilo sanitario è secondario e non sposta la competenza verso le Regioni.

Il principio

La disciplina delle razze canine pericolose, orientata alla tutela dell’incolumità delle persone, è materia di ordine pubblico e sicurezza di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. h, Cost.), non di igiene e sanità pubblica (competenza concorrente).

Domande e risposte

Come si determina la materia prevalente quando una norma tocca più ambiti?

La Corte individua la «materia prevalente» in base alla finalità principale della norma e al suo nucleo regolativo essenziale: la materia accessoria segue quella prevalente.

L’ordine pubblico e la sicurezza è competenza esclusiva statale?

Sì: l’art. 117, co. 2, lett. h), Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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