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La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55-175 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sollevate da numerose Regioni. La Corte ha in parte dichiarato alcune questioni inammissibili e in parte non fondate, confermando la conformità a Costituzione della disciplina statale nei suoi elementi essenziali.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 152/2006 ha introdotto una disciplina organica sulla gestione dei rifiuti (Parte Quarta), comprendente le definizioni di rifiuto, la classificazione, i piani regionali, l’autorizzazione agli impianti e le bonifiche dei siti contaminati. Numerose Regioni (Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata) hanno impugnato le disposizioni relative agli artt. 55, 57-70, 72, 116, 117 e 175, lamentando violazioni del riparto di competenze e del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno censurato le disposizioni del Codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, in riferimento agli artt. 76, 117 (in particolare terzo comma, materia concorrente del governo del territorio e della tutela della salute), 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Si lamentava tra l’altro una distribuzione di competenze troppo centralizzata e l’insufficiente coinvolgimento delle autonomie regionali nei procedimenti di autorizzazione.
La decisione della Corte
La Corte ha esaminato quarantadue distinte questioni, dichiarando la maggior parte non fondate. Ha confermato che la disciplina statale dei rifiuti rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), lasciando alle Regioni spazi normativi nelle materie concorrenti connesse. Alcune questioni, relative a norme che attribuivano allo Stato competenze amministrative senza adeguata motivazione in chiave di sussidiarietà, sono state dichiarate in parte accolte o inammissibili. La sentenza è stata depositata il 23 luglio 2009.
Il principio
La disciplina statale sulla gestione dei rifiuti, dettata nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, non viola le competenze regionali quando rispetti il principio di leale collaborazione e non svuoti le attribuzioni delle Regioni nelle materie concorrenti. Lo Stato può attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative solo quando ciò sia giustificato da esigenze di uniformità e sia accompagnato da adeguate forme di coinvolgimento delle autonomie.
Domande e risposte
Perché la gestione dei rifiuti tocca sia Stato che Regioni?
Perché la materia si colloca all’intersezione tra la tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale) e il governo del territorio e la tutela della salute (materie a legislazione concorrente). Le Regioni possono dettare norme più restrittive di quelle statali in materia ambientale, ma non possono derogare ai principi fondamentali.
Cosa sono le bonifiche dei siti contaminati?
Sono gli interventi di risanamento dei siti in cui sono presenti sostanze inquinanti che superano le concentrazioni-soglia di rischio previste dalla legge. Il Codice ambientale disciplina le procedure di indagine, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, attribuendo allo Stato la competenza sui siti di interesse nazionale.
Cosa significa che alcune questioni sono state «assorbite»?
Quando la Corte accoglie una questione con riferimento a un parametro (ad esempio l’art. 117 Cost.), può dichiarare «assorbite» le censure relative ad altri parametri (ad esempio l’art. 76 Cost.), ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità già pronunciata sia sufficiente a definire il giudizio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: asse portante del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà: invocato per il trasferimento di funzioni amministrative allo Stato
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: parametro per eccesso rispetto ai criteri della legge delega n. 308/2004
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