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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 141 e 149 del Codice delle assicurazioni private, sollevate dai Giudici di pace di Macerata e Milano. Le questioni erano in parte già state decise dalla Corte (art. 149, con sentenza n. 180 del 2009) e in parte difettavano dei requisiti minimi di ammissibilità per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Due giudici di pace — quello di Macerata e quello di Milano — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private). L’art. 141 riguarda il risarcimento del danno subito dal trasportato, che può agire direttamente contro l’assicuratore del vettore indipendentemente dall’accertamento della responsabilità. L’art. 149 disciplina la procedura di risarcimento diretto già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 180 del 2009.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 141 e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Parametri: artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Macerata (ordinanza del 16 settembre 2008) e Giudice di pace di Milano (ordinanza del 21 maggio 2008). Il GdP di Macerata contestava l’art. 141, lamentando che la compagnia del vettore non potesse difendersi efficacemente essendo tenuta a risarcire indipendentemente dalla responsabilità. Il GdP di Milano contestava entrambi gli articoli.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Per quanto riguarda l’art. 149, la questione era già stata decisa con la sentenza n. 180 del 2009, pronunciata nello stesso giorno. Per l’art. 141, le ordinanze presentavano lacune motivazionali sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza che ne impedivano l’esame nel merito.

Il principio

Quando una questione di legittimità costituzionale viene decisa dalla Corte, le successive ordinanze di rimessione che sollevano la medesima questione negli stessi termini sono manifestamente inammissibili: il giudice rimettente avrebbe dovuto tenere conto della pronuncia della Corte e verificare se la propria questione presentasse profili diversi o nuovi rispetto a quella già decisa.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 141 del Codice delle assicurazioni per il trasportato?

L’art. 141 stabilisce che il soggetto trasportato, in caso di sinistro, può agire direttamente contro l’assicuratore del vettore (il conducente del veicolo su cui era trasportato) per ottenere il risarcimento del danno subito, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del vettore medesimo. L’assicuratore ha poi diritto di regresso verso il responsabile civile.

Qual è la differenza tra l’art. 141 e l’art. 149 del Codice delle assicurazioni?

L’art. 141 riguarda il trasportato: la persona che si trovava sul veicolo al momento del sinistro. L’art. 149 riguarda il danneggiato che conduceva il proprio veicolo: può rivolgersi alla propria assicurazione anziché a quella del responsabile (procedura di risarcimento diretto). Sono due meccanismi distinti per categorie diverse di danneggiati.

Perché la compagnia assicuratrice del vettore lamentava la violazione del diritto di difesa?

Perché è tenuta a risarcire il trasportato anche se la responsabilità del sinistro è interamente dell’altro conducente: in tal caso, non può opporre eccezioni sulla responsabilità per difendere la propria posizione nel giudizio con il trasportato, ma deve prima pagare e poi rivalersi. Il tema è rimasto aperto in dottrina e giurisprudenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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