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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 198/1995 (Arma dei Carabinieri), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una determinata indennità ai sottufficiali in servizio permanente effettivo. La Corte ha ritenuto che la norma si ponga in coerenza con i principi della legge delega, che mirava all’equiordinazione dei trattamenti economici tra le diverse forze di polizia.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 198/1995, integrato dal d.lgs. n. 83/2001, disciplina i ruoli e l’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri. Un sottufficiale (Orlando Barbato) ha promosso un giudizio davanti alla Corte dei conti della Sardegna, lamentando che l’art. 54-bis non prevedeva in suo favore un’indennità riconosciuta invece ad analoghe figure delle altre forze di polizia. La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 198/1995, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Si deduceva che la norma, non prevedendo la corresponsione dell’indennità in questione al personale dei Carabinieri, violasse il principio di parità di trattamento tra forze di polizia (art. 3 Cost.) e fosse in contrasto con i principi della legge delega n. 216/1992 (art. 76 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha ritenuto che la norma censurata non contrasti con la ratio della legge delega, il cui obiettivo era una «sostanziale equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici delle diverse forze di polizia». La scelta del legislatore delegato di non prevedere una determinata indennità per i Carabinieri è rientrata nell’ambito della discrezionalità consentita dalla delega, in coerenza con precedenti pronunce della stessa Corte.
Il principio
Il principio di equiordinazione tra le forze di polizia, posto dalla legge delega, non impone che ogni singolo elemento del trattamento economico sia identico per tutte le categorie: il legislatore delegato conserva margini di discrezionalità nell’articolare la disciplina, purché ne rispetti il nucleo essenziale e la finalità complessiva.
Domande e risposte
Cosa significa «equiordinazione» tra forze di polizia?
Significa che le diverse forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.) devono avere trattamenti economici e giuridici sostanzialmente equivalenti per funzioni analoghe, pur nel rispetto delle rispettive specificità ordinamentali.
Perché la Corte ha ritenuto il vizio ex art. 76 Cost. non fondato?
Perché l’art. 76 Cost. vieta al legislatore delegato di eccedere i principi e criteri direttivi della delega, ma non impone che ogni singola scelta normativa riproduca pedissequamente modelli vigenti per altre categorie. Il decreto delegato non aveva violato la delega, ma aveva esercitato la discrezionalità nei limiti consentiti.
Cos’è il d.lgs. n. 198/1995?
Si tratta del decreto legislativo che ha riorganizzato i ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri, dando attuazione alla legge delega n. 216/1992 che delegava al Governo il riordino dei corpi di polizia a ordinamento militare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: invocato per la disparità di trattamento tra Carabinieri e altri corpi di polizia
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: censura per eccesso di delega, ritenuta non fondata
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