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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza di stupefacenti) sollevate dal Giudice di pace di Pontassieve, per omessa descrizione della fattispecie concreta e per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente si era limitato a formulare i quesiti rinviando alle motivazioni dei ricorrenti.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Pontassieve aveva sollevato più questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 del Codice della strada, che disciplina la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Le questioni riguardavano: la sanzione per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 8), la mancata indicazione delle modalità con cui può essere compressa la libertà personale del conducente (comma 3), e la responsabilità solidale del proprietario del veicolo nell’ipotesi di rifiuto (art. 196 CdS).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 187, commi 3 e 8, e art. 196, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Parametri: artt. 3, 13, 24 e 27 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Pontassieve, ordinanza del 22 luglio 2008. I giudizi riguardavano opposizioni a verbali di contestazione per violazione dell’art. 187, comma 8, e impugnative delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per due motivi concorrenti: a) omessa descrizione della fattispecie concreta del giudizio a quo, che impedisce il controllo sulla rilevanza; b) omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente semplicemente formulato i quesiti e rinviato alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere: la descrizione della fattispecie concreta del giudizio, la motivazione sulla rilevanza e la motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza. Non è sufficiente rinviare alle argomentazioni delle parti del giudizio principale: il giudice rimettente deve elaborare autonomamente le ragioni del dubbio di costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 187 del Codice della strada?
L’art. 187 vieta la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Prevede accertamenti da parte delle forze dell’ordine (comma 3), sanzioni penali per chi guida in tale stato e sanzioni amministrative per chi rifiuta gli accertamenti (comma 8). Contempla anche la sospensione della patente.
Perché il rimettente contestava la responsabilità solidale del proprietario?
L’art. 196 CdS prevede che il proprietario del veicolo risponda solidalmente con il conducente per le sanzioni amministrative. Il giudice riteneva irragionevole estendere questa responsabilità al caso del rifiuto degli accertamenti (art. 187, comma 8), poiché tale condotta è strettamente personale del conducente.
Cosa significa il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione?
Significa che il giudice che solleva la questione deve motivare autonomamente perché la norma sia non manifestamente infondata: non può limitarsi a recepire le argomentazioni delle parti. La Corte deve poter valutare la questione sulla sola base dell’ordinanza, senza ricostruire argomenti non elaborati dal giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato per più profili
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di legge per le limitazioni
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale, invocato per la solidarietà del proprietario
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