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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Monza sul combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 165 e 647, primo comma, c.p.c. Il rimettente aveva proposto censure in rapporto di alternatività irrisolta tra loro e, inoltre, aveva fondato la questione su una mera congettura circa l’inconsapevolezza della dimidiazione del termine di comparizione da parte dell’opponente.
Di cosa si tratta
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Monza, l’opponente aveva assegnato un termine di comparizione superiore a sessanta giorni ma inferiore a novanta, e si era costituito in giudizio dieci giorni dopo la notifica dell’opposizione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione di un termine di comparizione ridotto. Ne era risultata la tardività dell’iscrizione a ruolo e l’improcedibilità dell’opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Il rimettente riteneva irragionevole che la decadenza scattasse automaticamente anche quando l’opponente avesse concesso involontariamente (inconsapevolmente) un termine di comparizione che attivava la dimidiazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per due ragioni concorrenti: primo, le censure erano formulate in rapporto di alternatività irrisolta (il rimettente non aveva indicato quale delle soluzioni prospettate dovesse prevalere); secondo, il rimettente non aveva fornito alcuna dimostrazione che nel caso di specie la dimidiazione fosse stata effettivamente inconsapevole, fondando la questione su una mera congettura priva di riscontri nel fascicolo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando le censure sono formulate in alternativa non risolta tra loro o quando la rilevanza è fondata su presupposti di fatto non dimostrati ma solo ipotizzati dal giudice rimettente. L’ordinanza di rimessione deve motivare specificamente su entrambi i profili.
Domande e risposte
Quando scatta la dimidiazione automatica del termine di costituzione?
Secondo il diritto vivente all’epoca dei fatti, la dimidiazione del termine di costituzione conseguiva automaticamente ogni volta che l’opponente concedeva all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (novanta giorni), indipendentemente dall’intenzione dell’opponente stesso di avvalersi di tale riduzione.
Cosa significa «censure in alternativa irrisolta»?
Significa che il giudice rimettente ha prospettato più soluzioni possibili alla violazione costituzionale denunciata senza indicare quale sia quella da preferire. Ciò rende impossibile per la Corte pronunciarsi, perché non è chiaro quale tipo di intervento sarebbe necessario sulla norma impugnata.
Perché è importante motivare sulla rilevanza?
La rilevanza è la condizione per cui la questione di costituzionalità deve incidere concretamente sull’esito del giudizio a quo. Se il presupposto di fatto su cui si fonda è meramente ipotetico, la Corte non può verificare se il suo intervento cambierebbe qualcosa nel processo principale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: parametro invocato dal rimettente per la perdita del diritto di opposizione
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo: invocato in relazione alla ragionevole durata e all’effettività della tutela giurisdizionale
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