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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul contributo unificato dovuto nel processo tributario, sollevata in relazione anche alla CEDU.

Di cosa si tratta

L’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla legge n. 147/2013, disciplina il contributo unificato; letto in combinato con l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, ne determina l’applicazione anche al contenzioso tributario. La questione mirava a contestare il regime del contributo come ostacolo all’accesso alla giustizia.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La censura sul contributo unificato nel processo tributario presentava profili di inammissibilità che hanno precluso l’esame nel merito.

Domande e risposte

Cosa contestava il giudice rimettente?

Il regime del contributo unificato dovuto nel processo tributario, ritenuto in contrasto con il diritto di difesa e con la CEDU.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi nel merito.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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