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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente la revisione parziale del classamento catastale degli immobili nelle microzone comunali in cui il rapporto tra valore di mercato e valore catastale si discosta significativamente dalla media.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) permette ai Comuni di chiedere la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari nelle microzone in cui il rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto dell’intero territorio comunale, ai fini dell’ICI. La revisione comporta un riclassamento «di massa» degli immobili di quella zona.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione (uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Il principio

Il meccanismo di revisione catastale per microzone, fondato sullo scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale, non viola l’uguaglianza né la capacità contributiva: persegue una maggiore aderenza delle rendite ai valori reali.

Domande e risposte

Cosa permette la norma?

La revisione parziale del classamento catastale degli immobili nelle microzone comunali in cui le rendite si discostano molto dai valori di mercato.

La norma è stata ritenuta legittima?

Sì: la Corte ha dichiarato la questione non fondata.

Quali principi erano in gioco?

Uguaglianza (art. 3), capacità contributiva (art. 53) e buon andamento (art. 97).

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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