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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Lombardia che subordinava i contributi per la realizzazione di edifici di culto alla condizione che la confessione religiosa avesse stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. L’assenza di intesa non può costituire motivo di discriminazione tra confessioni religiose nell’accesso a benefici pubblici che facilitano l’esercizio del diritto di libertà religiosa.
Di cosa si tratta
La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova aveva chiesto al Comune di Cremona i contributi previsti dalla legge regionale lombarda n. 20 del 1992 per la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi. Il Comune aveva però negato il contributo perché i Testimoni di Geova non avevano stipulato un’intesa con lo Stato. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che una norma analoga era già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte nella sentenza n. 195 del 1993 con riferimento a una legge della Regione Abruzzo, ma che quella pronuncia non poteva estendere automaticamente i propri effetti alla legge lombarda.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Lombardia ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, nella parte in cui subordinava la corresponsione dei contributi alla condizione che i rapporti della confessione religiosa con lo Stato fossero «disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione». Il parametro invocato era l’art. 8, primo comma (eguale libertà di tutte le confessioni religiose) e l’art. 19 della Costituzione (libertà di professare la propria fede e di esercitarne il culto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale lombarda n. 20 del 1992, limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». La questione era fondata: le intese di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. sono lo strumento per regolare i rapporti delle confessioni con lo Stato per aspetti specifici o derogatori del diritto comune, non una condizione per usufruire di norme di favore generali. La stipulazione delle intese dipende dall’iniziativa delle confessioni, dal consenso del Governo (non vincolato a negoziare) e dall’approvazione del Parlamento: rendere l’assenza di intesa un criterio di discriminazione equivale a penalizzare confessioni che potrebbero non voler ricorrere alle intese, avvalendosi solo del generale regime di libertà.
Il principio
I contributi pubblici finalizzati a facilitare l’esercizio del culto — che incidono positivamente sul diritto fondamentale di libertà religiosa garantito dall’art. 19 Cost. — non possono essere condizionati all’avvenuta stipulazione di un’intesa tra la confessione religiosa e lo Stato. L’eguale libertà delle confessioni sancita dall’art. 8, primo comma, Cost., in collegamento con il divieto di discriminazione dell’art. 3, impedisce qualsiasi discriminazione nell’accesso a tali benefici fondata sull’esistenza o meno di un’intesa.
Domande e risposte
Una confessione religiosa priva di intesa con lo Stato può essere esclusa dai contributi pubblici per gli edifici di culto?
No. La Corte ha chiarito che l’assenza di intesa non può costituire un criterio di discriminazione nell’accesso a contributi pubblici che facilitano l’esercizio del culto. L’eguale libertà di tutte le confessioni religiose sancita dall’art. 8, primo comma, Cost. lo impedisce.
Le Regioni possono legiferare in materia di sostegno agli edifici di culto?
Sì, ma nei limiti dei principi costituzionali. La legge regionale può prevedere contributi per la realizzazione di attrezzature religiose, purché non introduca requisiti discriminatori — come l’obbligo di intesa con lo Stato — che violino il principio di eguale libertà delle confessioni.
Qual è la differenza tra il regime dell’intesa e il generale regime di libertà religiosa?
Le intese ex art. 8, terzo comma, Cost. regolano aspetti specifici o derogatori del diritto comune per singole confessioni. Il generale regime di libertà garantisce a tutte le confessioni il diritto di organizzarsi e operare: condizionare i benefici pubblici all’intesa significa trasformare uno strumento facoltativo in un requisito imposto, il che è costituzionalmente illegittimo.
Norme collegate
- Art. 8 della Costituzione — Eguale libertà di tutte le confessioni religiose e regime delle intese
- Art. 19 della Costituzione — Libertà di professare la propria fede religiosa e di esercitarne il culto
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e divieto di discriminazione
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