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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Anche dopo la riforma che ha eliminato il consenso del PM per l’accesso al rito speciale, la limitazione trova giustificazione nelle esigenze di rapida definizione del processo e nelle caratteristiche del rito abbreviato.
Di cosa si tratta
Il giudizio abbreviato è un rito speciale del processo penale che consente di definire il giudizio allo stato degli atti, con una riduzione di pena di un terzo. In origine il rito richiedeva il consenso del pubblico ministero; la legge n. 479 del 1999 ha eliminato tale consenso, rendendo la scelta del rito esclusiva dell’imputato. L’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale vieta però al PM di appellare le sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenze che modificano il titolo del reato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 443, comma 3, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che, una volta eliminato il consenso del PM al rito abbreviato, il divieto di appello avverso le sentenze di condanna costituisse una disparità di trattamento irragionevole e violasse il principio di parità tra le parti sancito dal nuovo art. 111 Cost., oltre che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 421 del 2001, che aveva già scrutinato con esito negativo la compatibilità della disposizione con l’art. 111 Cost. Il principio di parità tra accusa e difesa non comporta l’identità dei poteri processuali del PM e dell’imputato, potendo una disparità essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza, dalla peculiare posizione istituzionale del PM e da esigenze di corretta amministrazione della giustizia. Il limite all’appello del PM trova ancora giustificazione nell’obiettivo primario di rapida definizione dei processi con rito abbreviato, basati sul materiale probatorio raccolto fuori del contraddittorio. Il potere di impugnazione del PM non è inoltre estrinsecazione necessaria dell’azione penale.
Il principio
Il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato è costituzionalmente legittimo anche dopo la riforma che ha reso il rito una scelta esclusiva dell’imputato. Il principio di parità tra le parti non impone l’identità dei poteri di impugnazione, e il limite trova razionale giustificazione nelle caratteristiche del rito e nell’esigenza di celere definizione dei processi.
Domande e risposte
Il PM può sempre fare appello in caso di giudizio abbreviato?
No. Il PM può appellare solo le sentenze che modificano il titolo del reato. Per le sentenze di condanna che non modificano il titolo, il divieto di appello del PM rimane costituzionalmente legittimo.
Il principio di parità delle parti vale anche per le impugnazioni?
Il principio di parità tra accusa e difesa, sancito dall’art. 111 Cost., non impone una perfetta identità dei poteri di impugnazione. Disparità ragionevoli, giustificate dalla posizione istituzionale del PM e da esigenze di buona amministrazione della giustizia, sono compatibili con la Costituzione.
Perché il limite all’appello del PM è rimasto valido anche dopo l’eliminazione del suo consenso al rito?
Perché la ratio del limite non era solo il consenso al rito, ma l’esigenza di chiudere rapidamente i processi abbreviati, fondati su prove raccolte fuori dal contraddittorio dal PM stesso. Questa finalità sussiste indipendentemente da chi scelga il rito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità tra le parti
- Art. 112 della Costituzione — Obbligatorietà dell’azione penale
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