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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, secondo comma, della legge 5/1975 (istituzione del Ministero per i beni culturali), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La norma disciplinava i poteri regionali in materia di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni ambientali. La questione era stata sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), ma la Corte l’ha dichiarata inammissibile.
Di cosa si tratta
La legge 29 gennaio 1975, n. 5 ha convertito il decreto-legge istitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali. L’art. 2, secondo comma, disciplinava i rapporti tra le attribuzioni del nuovo ministero e le competenze delle regioni in materia di beni ambientali, inclusa la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La Regione Siciliana — con competenza speciale in materia — aveva emesso un decreto di vincolo su una località costiera (la punta orientale della baia di Lido Rossello), e alcuni ricorrenti ne contestavano la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5, contestando che la norma attuasse la delega legislativa oltre i limiti consentiti.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 5/1975, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega legislativa) deve essere adeguatamente motivata in ordine al nesso tra il contenuto della delega e la disposizione delegata impugnata. La sola affermazione generica di un eccesso di delega non è sufficiente.
Domande e risposte
Cosa si intende per «dichiarazione di notevole interesse pubblico» in materia di beni ambientali?
La dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 139 del d.lgs. 42/2004 oggi; prima art. 1-sexies della l. 431/1985 c.d. legge Galasso) è il provvedimento amministrativo con cui si appone un vincolo paesaggistico su un bene naturale, impedendo o limitando le trasformazioni che ne alterino i caratteri. In Sicilia la competenza spettava alla Regione.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
La Corte ha ritenuto che la questione mancasse dei presupposti di ammissibilità per ragioni che emergono dalla pronuncia (inammissibilità manifesta), senza entrare nel merito dell’eccesso di delega contestato.
Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?
L’art. 76 Cost. stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo entro limiti definiti dalla legge di delega (oggetto, tempo, principi e criteri direttivi). Se il decreto legislativo eccede questi limiti, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.