Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata — nei sensi di cui in motivazione — la questione sull’art. 13, primo comma, della legge 118/1971 (assegno mensile di invalidità civile). L’invalido parziale maggiorenne che frequenta regolarmente la scuola può essere considerato «incollocato al lavoro» ai fini del diritto all’assegno, senza dover iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio: la frequenza scolastica è condizione alternativa che integra il requisito di legge.

Di cosa si tratta

La legge 118/1971 prevede un assegno mensile per i mutilati e invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, a condizione che siano «incollocati al lavoro». La Cassazione a sezioni unite aveva interpretato questo requisito nel senso che l’invalido dovesse essere iscritto (o aver chiesto l’iscrizione) nelle liste del collocamento obbligatorio. Un invalido parziale maggiorenne ancora a scuola non si iscrive a queste liste, rischiando così di perdere l’assegno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 (secondo comma), 31 (primo comma), 32, 34 e 38 (terzo comma) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio.

La decisione della Corte

Con sentenza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha dichiarato non fondata la questione, ma «nei sensi di cui in motivazione»: il requisito dell’incollocazione al lavoro va interpretato in modo conforme a Costituzione, includendo tra le condizioni che lo integrano anche la frequenza scolastica. L’invalido maggiorenne che frequenta la scuola deve provare la ricorrenza dello stato di incollocazione con il certificato di frequenza scolastica.

Il principio

Il requisito della «incollocazione al lavoro» previsto dall’art. 13 della legge 118/1971, letto alla luce dei principi di uguaglianza sostanziale e di tutela del disabile, deve essere inteso come comprensivo dell’ipotesi della frequenza scolastica. Lo studente invalido maggiorenne non deve iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio per mantenere il diritto all’assegno: gli è sufficiente presentare il certificato di frequenza.

Domande e risposte

Un invalido parziale maggiorenne che frequenta la scuola ha diritto all’assegno mensile di invalidità?

Sì, dopo questa sentenza, purché sussistano i requisiti sanitari (invalidità superiore ai due terzi) ed economici. L’invalido deve dimostrare il proprio stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica, senza dover effettuare la formale iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio.

Qual è la differenza tra assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza?

L’indennità di frequenza spetta agli invalidi minorenni (fino a 18 anni) che frequentino la scuola o centri di riabilitazione. L’assegno mensile è invece la prestazione prevista per i maggiorenni invalidi parziali incollocati al lavoro. Questa sentenza estende di fatto la tutela economica anche al maggiorenne invalido ancora a scuola.

Questa sentenza ha cambiato la legge o solo la sua interpretazione?

La Corte ha dichiarato «non fondata nei sensi di cui in motivazione»: ha così indicato l’interpretazione costituzionalmente corretta senza modificare il testo della legge. Questo tipo di pronuncia vincola i giudici a interpretare la norma nel senso indicato dalla motivazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.