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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 82, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986): chi cede un terreno edificabile ricevuto per successione o donazione ha diritto alla rivalutazione ISTAT del valore di acquisto, esattamente come chi lo aveva acquistato a titolo oneroso. Non riconoscere questa rivalutazione anche agli acquirenti a titolo gratuito viola il principio di eguaglianza e di capacità contributiva.
Di cosa si tratta
Quando si cede un terreno edificabile, la plusvalenza realizzata — differenza tra il prezzo di vendita e il costo originario — è tassabile ai sensi dell’art. 82 del TUIR. Per chi aveva acquistato il terreno a titolo oneroso, la legge prevedeva la rivalutazione del costo originario in base all’indice ISTAT, così da tassare solo la plusvalenza «reale» al netto dell’inflazione. Per chi invece aveva ricevuto il terreno in eredità o donazione, questa rivalutazione non era prevista: si tassava anche la componente puramente inflazionistica.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, quella regionale di Bologna e quella provinciale di Forlì hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui non prevede la rivalutazione ISTAT del valore iniziale per i terreni edificabili pervenuti al cedente per effetto di successione o donazione, a differenza di quanto previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso.
La decisione della Corte
Con sentenza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, ultimo periodo, del TUIR nella parte in cui non prevede la rivalutazione ISTAT per i terreni ricevuti per successione o donazione; 2) dichiarato non fondate le questioni sull’inflazione in generale; 3) dichiarato non fondata la questione sul trattamento delle IPAB; 4) dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni per eccesso di discrezionalità richiesta.
Il principio
Ai fini della tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili, la rivalutazione del costo originario per neutralizzare gli effetti dell’inflazione monetaria deve applicarsi anche ai terreni ricevuti per successione o donazione, e non solo a quelli acquistati a titolo oneroso. La disparità di trattamento è irragionevole perché le due situazioni sono omogenee ai fini della capacità contributiva espressa dalla plusvalenza.
Domande e risposte
Se eredito un terreno edificabile e lo cedo, come si calcola la plusvalenza tassabile?
Dopo questa sentenza, il valore iniziale (dichiarato nell’atto di successione o donazione) deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, esattamente come avviene per i terreni acquistati a titolo oneroso. La plusvalenza tassabile è la differenza tra il corrispettivo di cessione e questo valore rivalutato.
La sentenza riguarda anche la tassazione delle plusvalenze di chi ha acquistato il terreno?
No. Per chi ha acquistato a titolo oneroso il meccanismo di rivalutazione ISTAT era già previsto dalla legge. La sentenza ha solo esteso questo meccanismo agli acquirenti a titolo gratuito (successione o donazione), eliminando la disparità.
La Corte ha dichiarato incostituzionale anche la tassazione dell’inflazione in generale?
No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla mancanza di correttivi generali anti-inflazione per le plusvalenze di lungo periodo, precisando che l’incidenza della svalutazione monetaria sul tributo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, salvo casi di manifesta irragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro fondamentale
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro fondamentale
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