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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione: la norma che affida a Consip le gare per l’acquisto di beni e servizi a supporto dei programmi finanziati con fondi UE non invade le competenze regionali, perché rientra nel coordinamento della finanza pubblica e non incide sulle funzioni proprie delle amministrazioni.

Di cosa si tratta

Per rendere più efficiente la gestione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, una norma del 2014 prevede che il Ministero dell’economia si avvalga di Consip spa (centrale di committenza) per svolgere le gare destinate a fornire beni e servizi alle autorità di gestione, certificazione e audit di quei programmi. La Regione Campania ha contestato la norma, temendo un accentramento di funzioni amministrative a danno delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla legge n. 89 del 2014), in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione: secondo la Regione l’accentramento avrebbe leso i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il buon andamento e il principio di leale collaborazione, configurando un improprio potere sostitutivo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La norma si limita a razionalizzare e semplificare le procedure di acquisto, riducendo tempi e costi, ma lascia inalterato l’esercizio delle funzioni proprie di ciascuna amministrazione coinvolta, comprese quelle regionali. È quindi riconducibile alla materia del «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.) e non pone problemi di interferenza con gli artt. 97 e 118 Cost., né assume i caratteri del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 Cost.

Il principio

Una misura statale di centralizzazione degli acquisti che persegue risparmio ed efficienza, senza sottrarre alle amministrazioni le funzioni loro spettanti, rientra nel coordinamento della finanza pubblica e non viola l’autonomia amministrativa regionale né il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Consip si sostituisce alle Regioni nella gestione dei fondi UE?

No. Consip svolge solo le procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi; le funzioni proprie di gestione, certificazione e audit restano alle singole amministrazioni, comprese quelle regionali.

Perché la norma non viola le competenze regionali?

Perché rientra nel coordinamento della finanza pubblica e mira a risparmio ed efficienza, senza incidere sull’esercizio delle funzioni amministrative degli enti coinvolti.

Si tratta di un potere sostitutivo dello Stato?

No. Il potere sostitutivo dell’art. 120 Cost. presuppone l’inerzia degli enti ed è previsto altrove; questa norma non lo attiva, ma offre solo uno strumento di acquisto centralizzato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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