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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta contro il decreto ministeriale 23 settembre 2013 sugli accantonamenti alla finanza pubblica: la Regione ha rinunciato al ricorso dopo l’accordo finanziario del 2015 e il Governo ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

La Valle d’Aosta aveva impugnato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, in assenza di accordo in Conferenza permanente, determinava unilateralmente l’accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali quale concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012.

La questione di legittimità costituzionale

Con conflitto di attribuzione tra enti la Regione lamentava la violazione dello Statuto speciale valdostano (legge cost. n. 4 del 1948) e delle relative norme di attuazione, degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza, contestando la determinazione unilaterale degli accantonamenti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica del 21 luglio 2015, la Regione ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative, ciò comporta l’estinzione.

Il principio

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale, anche quando la controversia sia stata superata da un accordo finanziario tra Stato e autonomia speciale.

Domande e risposte

Cosa contestava la Valle d’Aosta?

La fissazione unilaterale, da parte dello Stato, degli accantonamenti a valere sulle proprie quote di tributi erariali, in assenza dell’intesa con la Regione.

Perché non c’è una decisione di merito?

Perché il conflitto si è chiuso con l’estinzione, dopo che la Regione ha rinunciato a seguito dell’accordo finanziario con lo Stato.

Che effetto ha l’accordo finanziario?

Ha reso superato il contenzioso, inducendo la Regione a rinunciare e il Governo ad accettare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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