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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza la Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Lecce e di Palermo sulla questione relativa alla soglia di punibilità del reato di indebita compensazione, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio tributario sopravvenuta (d.lgs. n. 158 del 2015).

Di cosa si tratta

Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000) punisce l’omesso versamento di somme dovute mediante l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre una determinata soglia. I giudici rimettenti chiedevano di rideterminare tale soglia per i fatti pregressi.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Lecce e di Palermo denunciavano l’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, fissava la soglia di punibilità a 50.000 euro anziché a 103.291,38 euro.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Lecce e di Palermo, in ragione del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario rendendo «inattuale» il petitum dei rimettenti.

Il principio

La riforma del sistema sanzionatorio tributario sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, incidendo sulla disciplina censurata, rende inattuale la questione e impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Cos’è l’indebita compensazione?

È il reato tributario di chi omette di versare somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti oltre una certa soglia (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000).

Perché la Corte ha restituito gli atti?

Perché dopo le ordinanze di rimessione è entrato in vigore il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario rendendo inattuale la questione sollevata.

Cosa devono fare ora i giudici?

Rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina, ed eventualmente sollevarla di nuovo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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