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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Veneto aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a un giudizio civile instaurato contro il consigliere regionale Bettin per le opinioni da lui espresse. La Corte ha disposto la notifica al Tribunale di Roma che aveva emanato l’atto impugnato.

Di cosa si tratta

Il consigliere regionale veneto Gianfranco Bettin aveva espresso opinioni che avevano dato origine a un giudizio civile per risarcimento danni promosso dal dott. Corrado Clini. La Regione Veneto aveva proposto conflitto di attribuzione, ritenendo che le opinioni del consigliere fossero protette dalla garanzia di insindacabilità prevista per i consiglieri regionali dagli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che si dichiari che non spetta all’autorità giudiziaria procedere contro il consigliere regionale per le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni. Il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio ma non al Tribunale di Roma autore dell’atto.

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che le norme integrative dei giudizi davanti alla Corte impongono la notifica del ricorso anche all’organo che ha emanato l’atto impugnato, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo. Ha quindi disposto che il ricorso e l’ordinanza siano notificati al Tribunale di Roma, rinviando ogni decisione nel merito.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione, il ricorso deve essere notificato non solo all’organo costituzionale convenuto, ma anche all’organo che ha concretamente emanato l’atto impugnato, se diverso da autorità governative: l’omissione è sanabile con la disposizione della notifica nei termini indicati dalla Corte.

Domande e risposte

I consiglieri regionali godono di insindacabilità per le proprie opinioni?

Sì, l’art. 122, quarto comma, della Costituzione prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è analoga, ma distinta, da quella prevista per i parlamentari dall’art. 68 Cost.

Chi è legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione in questo caso?

La Regione, in persona del suo Presidente pro tempore, è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione quando ritiene che un potere dello Stato abbia invaso la sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita, anche con riguardo all’insindacabilità dei propri consiglieri.

Perché il ricorso doveva essere notificato anche al Tribunale?

Perché il Tribunale è l’organo che ha concretamente adottato l’atto impugnato (la fissazione dell’udienza). Le norme integrative impongono la notifica a tale organo quando non si tratti di autorità governative, garantendo il contraddittorio nel giudizio costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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