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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Consiglio di Stato aveva dubitato della legittimità di una norma che, in via transitoria, manteneva in vigore le tariffe professionali per i lavori pubblici contenute in un decreto ministeriale già annullato dal TAR. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

Di cosa si tratta

Il decreto ministeriale del 4 aprile 2001 che fissava le tariffe per le attività di progettazione di opere pubbliche era stato annullato dal TAR del Lazio per vizi formali (mancato coinvolgimento di tutte le categorie professionali). Prima del deposito della sentenza, il legislatore aveva inserito nella legge n. 166/2002 una norma transitoria che “recepiva” il contenuto del decreto annullato fino all’emanazione di un nuovo regolamento.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 17, comma 12-ter, l. n. 109/1994, aggiunto dall’art. 7, comma 1, l. n. 166/2002. Parametri: artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione. Rimettente: Consiglio di Stato con due ordinanze del 22 settembre 2004.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte ha affermato che il legislatore è libero di disciplinare settori nei quali ritenga vi sia insufficiente copertura legale, anche dopo l’adozione di provvedimenti giurisdizionali. Il rinvio recettizio al decreto ministeriale non lede il giudicato del TAR, perché legislatore e giudice operano su piani distinti. La norma non è irragionevole, poiché diversamente si sarebbe dovuta applicare la tariffa professionale comune anche ai lavori pubblici, con ingiustificata parità tra settori diversi.

Il principio

Il legislatore può recepire con legge il contenuto di un atto regolamentare già annullato per vizi formali dal giudice amministrativo, senza che ciò integri un’invasione della sfera giurisdizionale. Legislatore e giudice operano su piani distinti: il primo detta regole generali e astratte, il secondo le applica al caso concreto.

Domande e risposte

Cosa si intende per “legificazione” di un regolamento?

Si tratta del fenomeno per cui il legislatore recepisce in una legge il contenuto di un atto regolamentare (decreto ministeriale, regolamento governativo), elevandone il rango normativo. In questo modo, il contenuto dell’atto torna in vigore come disposizione legislativa, immune dai vizi dell’atto regolamentare originario.

Il TAR può annullare una legge?

No. Il TAR può annullare atti amministrativi, compresi i regolamenti ministeriali. Non può invece disapplicare o annullare una legge: solo la Corte costituzionale può dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge. Ecco perché la legificazione di un regolamento annullato dal TAR non è colpita dalla sentenza di annullamento.

Le tariffe professionali per i lavori pubblici sono ancora obbligatorie?

No. Successivamente a questa vicenda, l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani), convertito nella l. n. 248/2006, ha abrogato le disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe professionali fisse o minime.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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