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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della legge sul condono edilizio straordinario del 2003 (L. 326/2003): alcune disposizioni violano le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio. Le Regioni possono limitare il condono o escludere determinate tipologie di abusi, ma non ampliarlo oltre i limiti statali.
Di cosa si tratta
La legge n. 326/2003 aveva introdotto un terzo condono edilizio (dopo quelli del 1985 e 1994), consentendo la sanatoria di abusi edilizi commessi fino al 31 marzo 2003. Numerose Regioni avevano impugnato la legge davanti alla Corte, sostenendo che invadesse la loro competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Articoli 1, 3 (in parte), 4 e altri della legge 24 novembre 2003, n. 326, recante misure urgenti per l’economia (condono edilizio). Parametri: artt. 117, 118, 3 e 9 Cost. Rimettenti: Regioni Toscana, Marche, Puglia, Campania, Basilicata ed altre in via principale.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale parziale di alcune disposizioni (art. 1, art. 3 in parte, art. 4 e altri). La Corte afferma che il condono edilizio è materia di competenza legislativa concorrente (governo del territorio): lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma le Regioni possono determinare tipologie e limiti entro i quali la sanatoria è ammessa sul loro territorio, inclusa la possibilità di escluderla per intero in zone di particolare pregio paesistico-ambientale.
Il principio
Il condono edilizio rientra nella materia «governo del territorio» di competenza concorrente. La legge statale fissa i principi fondamentali; le Regioni possono introdurre limiti più restrittivi (o escludere il condono), ma non possono ampliarlo oltre quanto previsto dallo Stato. L’art. 9 Cost. (tutela del paesaggio) non impone di per sé l’esclusione del condono, ma può giustificare scelte regionali più restrittive.
Domande e risposte
Le Regioni potevano vietare il condono del 2003 sul proprio territorio?
Sì. La Corte ha riconosciuto che le Regioni, in esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio, potevano escludere o limitare l’applicabilità del condono nelle proprie leggi regionali.
Qual era il termine per richiedere il condono edilizio del 2003?
La legge n. 326/2003 consentiva di sanare abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, con presentazione della domanda entro il 10 dicembre 2004.
La sentenza ha annullato l’intero condono?
No. La Corte ha dichiarato illegittime solo alcune disposizioni specifiche, lasciando in vigore il nucleo fondamentale della legge statale. Le Regioni hanno poi legiferato diversamente.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nelle funzioni amministrative
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