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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile, che subordinava l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale a una preventiva valutazione di ammissibilità. Tale filtro violava i diritti del figlio maggiorenne a conoscere le proprie origini e a ottenere tutela giurisdizionale effettiva.

Di cosa si tratta

L’art. 274 c.c. prevedeva, per i soggetti maggiorenni che volessero agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, una fase preliminare davanti al tribunale. Il tribunale doveva valutare la «serietà degli indizi» prima di ammettere il giudizio nel merito. La Cassazione aveva sollevato questione rilevando che tale meccanismo comprimeva in modo irragionevole il diritto all’azione.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 274 del codice civile (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale: condizioni di ammissibilità), nella parte in cui prevede una preventiva delibazione di ammissibilità per i soggetti maggiorenni. Parametri: artt. 2, 3 e 24 Cost. Rimettente: Corte di cassazione (ord. 26 novembre 2004).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile. Il filtro preventivo pone un ostacolo irragionevole e sproporzionato all’esercizio del diritto fondamentale di accedere alla giustizia e di conoscere la propria identità personale, tutelati dagli artt. 2, 3 e 24 Cost.

Il principio

Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche è un diritto fondamentale della persona (art. 2 Cost.). Un filtro preventivo di ammissibilità all’azione giudiziale per la dichiarazione di paternità, privo di adeguata giustificazione razionale, viola il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Domande e risposte

Dopo questa sentenza come si promuove l’azione per la dichiarazione di paternità?

Eliminato il filtro, l’azione si propone direttamente davanti al tribunale, senza la fase preliminare di ammissibilità. L’eventuale infondatezza emerge nel giudizio di merito.

La dichiarazione di paternità è possibile anche per i figli maggiorenni?

Sì. Sia i figli minori (con il pubblico ministero legittimato ad agire) sia i maggiorenni possono promuovere l’azione, che è imprescrittibile.

Quali prove sono ammesse in giudizio?

Dopo l’eliminazione del filtro, il giudice può disporre tutte le prove ammissibili, incluso il test del DNA, che oggi costituisce la prova principale nei giudizi di accertamento della filiazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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