Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali i commi 20, 21 (ultimo periodo) e 22 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), relativi alla soppressione delle comunità montane nelle Regioni con meno di cinque comuni montani o con superficie montana inferiore al 20%. La legge statale non poteva imporre alle Regioni la soppressione di questi enti, rientrando la loro disciplina nella competenza regionale.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2008 ha introdotto disposizioni volte a ridurre il numero delle comunità montane, prevedendo la soppressione di quelle situate in Regioni con meno di cinque comuni montani o con superficie montana inferiore al 20% del territorio regionale. Le comunità montane sono enti locali a base associativa, costituiti dai Comuni montani per l’esercizio associato di funzioni e la valorizzazione delle zone montane. Le Regioni Toscana e Veneto hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana e Veneto hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17-22, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Si contestava che il legislatore statale avesse imposto la soppressione di enti locali la cui disciplina compete alle Regioni, senza che ciò fosse giustificato da un adeguato titolo di competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 20 e 22 dell’art. 2 e dell’ultimo periodo del comma 21 (che faceva decorrere gli effetti del comma 20 dalla pubblicazione del decreto ministeriale). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto con riferimento ad alcuni parametri, e non fondate le questioni relative ai commi 17 e 18, che si limitavano a fissare criteri e criteri indirizzi senza imporre soppressioni dirette. La sentenza è stata depositata il 24 luglio 2009.
Il principio
La disciplina delle comunità montane rientra nell’ambito della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali: lo Stato non può imporre con legge ordinaria la soppressione di tali enti, potendo solo dettare principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente. Il ricorso a «indicatori» quantitativi (numero di comuni montani, superficie montana) per determinare la soppressione diretta di enti locali eccede la competenza statale.
Domande e risposte
Cosa sono le comunità montane?
Sono enti locali formati dall’associazione volontaria di Comuni situati in territorio montano. Svolgono funzioni di programmazione dello sviluppo montano, di pianificazione del territorio, di gestione dei servizi pubblici e di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali delle aree montane.
Perché la Corte ha dichiarato incostituzionali i commi 20 e 22 ma non i commi 17 e 18?
Perché i commi 17 e 18 si limitavano a fissare criteri di razionalizzazione e incentivi finanziari per le Regioni che avessero ridotto il numero di comunità montane, lasciando alle Regioni la scelta finale. I commi 20 e 22, invece, disponevano la soppressione automatica delle comunità montane al verificarsi di determinati parametri quantitativi, senza alcuna valutazione regionale.
Quali effetti ha avuto la sentenza sulle comunità montane esistenti?
Le comunità montane che avrebbero dovuto essere soppresse automaticamente per effetto dei commi 20 e 22 hanno potuto continuare a esistere. Spetta alle singole Regioni valutare, nell’esercizio delle proprie competenze, se e come riorganizzare le comunità montane presenti nel proprio territorio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: le comunità montane rientrano nelle materie regionali
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà: invocato per il conferimento di funzioni agli enti di base
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti locali: invocato per le conseguenze economiche della soppressione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.