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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applicava ai professori universitari per i quali fosse già stato disposto il collocamento in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che avevano già iniziato il periodo di fuori ruolo. La norma violava l’art. 3 Cost. perché trattava in modo uguale situazioni giuridiche diverse.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2008 ha ridotto la durata massima del fuori ruolo dei professori universitari, rendendo tale riduzione applicabile anche a coloro che erano già stati collocati in fuori ruolo con formale provvedimento e avevano già iniziato il relativo periodo. Alcuni professori universitari, ritenendo la norma applicata retroattivamente in loro danno, hanno promosso ricorsi davanti ai Tribunali amministrativi regionali di Catania e Roma, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia (Catania) e il TAR Lazio hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge n. 244/2007, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma impugnata, riducendo la durata del fuori ruolo con effetto immediato, incideva negativamente sullo stato giuridico in atto dei professori già collocati in fuori ruolo, equiparando situazioni giuridiche tra loro diverse (chi era già in fuori ruolo e chi aspirava a esserlo).
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione con riferimento all’art. 3 Cost., rilevando che il professore già collocato in fuori ruolo è titolare di uno specifico stato professionale su cui la norma incide in senso peggiorativo con effetto immediato, mentre il professore in servizio di ruolo può vantare al riguardo soltanto una mera aspettativa. Equiparare le due situazioni realizza una disparità di trattamento autonomamente lesiva del principio di eguaglianza. Ha dichiarato l’incostituzionalità della norma limitatamente all’applicazione ai professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento che avevano iniziato il relativo periodo.
Il principio
È incostituzionale la norma che, riducendo la durata del fuori ruolo dei professori universitari, si applica con effetto immediato a chi sia già titolare di uno stato di fuori ruolo formalmente disposto, equiparandolo a chi aspira soltanto a esservi collocato. La titolarità di uno stato giuridico formalmente riconosciuto costituisce una posizione diversa dalla mera aspettativa, e un trattamento identico dei due casi viola l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Cosa significa essere «fuori ruolo» per un professore universitario?
Il fuori ruolo è lo status del professore che, pur conservando il rapporto di lavoro con l’ateneo, viene temporaneamente esonerato dai compiti didattici ordinari per svolgere incarichi istituzionali, di ricerca o altre funzioni. La legge fissa una durata massima per questo periodo.
Perché la Corte ha limitato la declaratoria di incostituzionalità?
Perché la norma era incostituzionale solo nella parte in cui si applicava a chi aveva già un provvedimento di collocazione in fuori ruolo e aveva già iniziato il periodo. Per i professori in servizio di ruolo che non avevano ancora ricevuto il provvedimento, la riduzione della durata massima del fuori ruolo poteva operare senza violare l’art. 3 Cost.
Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?
I professori che erano stati formalmente collocati in fuori ruolo prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 e avevano già iniziato il periodo possono completare il fuori ruolo secondo la durata prevista al momento del provvedimento, senza subire la riduzione introdotta dalla legge successiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: violato per il trattamento uguale di situazioni giuridiche diverse
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione: censura assorbita
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