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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 654/1948 sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nella parte in cui non prevedeva la sostituzione dei giuristi di nomina regionale impediti con esperti della sezione consultiva. Le difficoltà di formazione del collegio giudicante a causa di astensioni e malattie dei componenti regionali costituiscono inconvenienti di mero fatto, irrilevanti nel giudizio di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale perché l’assenza e le astensioni di più giuristi di nomina regionale rendevano impossibile formare il collegio giudicante per trattare alcune procedure cautelari urgenti. Chiedeva che la Corte pronunciasse una sentenza additiva che consentisse di sostituire i membri regionali impediti con esperti della sezione consultiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del CGA Sicilia ha impugnato l’art. 2 del d.lgs. n. 654/1948 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sostenendo che la mancata previsione di sostituti per i giuristi regionali impediti privasse le parti, per un tempo indeterminato, della tutela giurisdizionale cautelare urgente.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Le difficoltà nella formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero fatto, che in quanto tali non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale. La norma, di per sé, non era lacunosa sotto il profilo della copertura costituzionale delle garanzie di tutela giurisdizionale.
Il principio
Le difficoltà pratiche e contingenti di formazione di un organo giurisdizionale collegiale, derivanti da circostanze di fatto come astensioni e malattie dei componenti, costituiscono inconvenienti di mero fatto che non fondano un giudizio di incostituzionalità della norma che disciplina la composizione dell’organo.
Domande e risposte
Cosa è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana?
Il CGA è l’organo di giustizia amministrativa di secondo grado competente per la Regione Siciliana, in luogo del Consiglio di Stato. La sua composizione include, in sede giurisdizionale, giuristi nominati dalla Regione Siciliana, in aggiunta ai componenti di provenienza statale.
Perché la Corte ha ritenuto irrilevanti le difficoltà di formare il collegio?
Perché queste difficoltà derivavano da circostanze contingenti (astensioni e malattia di singoli componenti) e non da una lacuna strutturale della norma. Gli inconvenienti di mero fatto, per loro natura variabili e temporanei, non giustificano una pronuncia di incostituzionalità.
L’impossibilità di formare un collegio giudicante può ledere il diritto alla tutela cautelare?
La questione è seria, ma la Corte ha ritenuto che in questo caso la risposta debba essere ricercata nella prassi organizzativa e nella nomina dei componenti mancanti da parte della Regione, non in una pronuncia additiva che modificherebbe la composizione dell’organo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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