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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del d.lgs.lt. n. 382/1944, nella parte in cui prevede elezioni suppletive per sostituire i componenti del Consiglio dell’ordine degli avvocati venuti a mancare, anziché il subingresso del primo dei non eletti. La scelta del sistema elettorale personalista è espressione non irragionevole della discrezionalità legislativa e non lede il principio di uguaglianza del voto.
Di cosa si tratta
Il primo dei non eletti al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per il biennio 2000-2001 era stato escluso dalla surrogazione di un componente nel frattempo deceduto. Il TAR del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che obbligava a svolgere elezioni suppletive in luogo del meccanismo di surrogazione con il primo dei non eletti.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha impugnato l’art. 15, terzo comma, del d.lgs.lt. n. 382/1944 in riferimento agli artt. 3, 48 e 97 della Costituzione, sostenendo che in un sistema elettorale plurinominale personalista la surrogazione del primo dei non eletti sarebbe l’unica modalità in grado di garantire il rispetto della volontà degli elettori e il buon andamento dell’amministrazione professionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. La determinazione dei sistemi elettorali è un ambito di massima discrezionalità legislativa, censurabile solo se manifestamente irragionevole. Il sistema personalista adottato per le elezioni dei Consigli degli ordini valorizza l’elemento individuale della scelta e rende coerente l’indizione di elezioni suppletive, poiché la surrogazione postula una fungibilità tra candidati estranea al sistema. Non è neppure violato l’art. 48 Cost., che garantisce la parità nel momento dell’espressione del voto, non il risultato.
Il principio
La scelta tra surrogazione del primo dei non eletti ed elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti di un organo collegiale venuti a mancare costituisce espressione della discrezionalità legislativa nella determinazione dei sistemi elettorali, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Il principio di uguaglianza del voto ex art. 48 Cost. riguarda la parità delle condizioni nel momento del voto, non il risultato elettorale.
Domande e risposte
Perché per il Consiglio dell’ordine degli avvocati si indice una nuova elezione invece di far subentrare il primo dei non eletti?
Perché il sistema elettorale previsto dal d.lgs.lt. n. 382/1944 ha carattere fortemente personalistico: l’elettore sceglie i singoli individui, non le liste. In tale sistema la surrogazione meccanica del primo dei non eletti svaluta l’elemento personale della scelta, che costituisce la ragione d’essere del sistema stesso.
L’obbligo di un quorum assembleare nelle elezioni suppletive può essere incostituzionale?
Secondo la Corte, i possibili inconvenienti derivanti dall’elevato quorum strutturale richiesto nelle elezioni suppletive non possono essere addebitati alla scelta del sistema suppletivo in sé, ma semmai alla specifica disciplina del quorum, che non formava oggetto di censura nel caso esaminato.
L’art. 48 Cost. garantisce che il voto già espresso abbia sempre effetto?
No. L’art. 48 Cost. garantisce la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui esprimono il voto. Non si estende al risultato concreto della votazione, che dipende dalla scelta del sistema elettorale, rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza nella disciplina del sistema elettorale
- Art. 48 della Costituzione — Principio di uguaglianza del voto
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione
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