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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al contributo previdenziale del 2,50% a carico dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. a titolo di rivalsa per il finanziamento dell’IPOST, anche dopo la privatizzazione dell’ente nel 1998. La Corte ha ritenuto non irragionevole l’obbligo contributivo nel periodo transitorio, considerando il regime previdenziale complessivo dei lavoratori postali. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa alla norma applicabile ai periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto del giudizio.

Di cosa si tratta

Un ex dipendente postale aveva chiesto la restituzione delle trattenute operate da Poste Italiane s.p.a. dal 1° marzo 1998 al 1° giugno 2000 a titolo di contributo per l’istituto previdenziale IPOST (Istituto postelegrafonici), sostenendo che dopo la trasformazione dell’ente in società per azioni nel febbraio 1998, e il conseguente passaggio al regime del TFR ex art. 2120 c.c., quella contribuzione fosse divenuta illegittima.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Latina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4/1998 (conv. legge n. 52/1998) e dell’art. 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449/1997, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui continuavano a porre a carico dei dipendenti postali il contributo del 2,50% all’IPOST anche dopo la soppressione del corrispondente contributo del datore di lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 68, comma 4, della legge n. 388/2000 (che disciplinava il contributo per periodi successivi alla cessazione del rapporto in esame), in quanto norma inapplicabile alla fattispecie. Ha dichiarato non fondata la questione relativa alle norme che prevedevano il contributo del 2,50% nel periodo 1998-2000: il legislatore ha agito nell’ambito del regime transitorio connesso alla privatizzazione, e la complessiva retribuzione dei lavoratori postali va valutata nel suo insieme ai sensi dell’art. 36 Cost.

Il principio

L’adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. va valutata nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico. Non è irragionevole che il legislatore mantenga un regime contributivo transitorio per i lavoratori di un ente che ha attraversato una trasformazione da ente pubblico a società per azioni, considerando l’insieme del trattamento previdenziale e retributivo.

Domande e risposte

I dipendenti postali erano soggetti ad un contributo previdenziale anche dopo la privatizzazione di Poste Italiane?

Sì, secondo le norme impugnate e ritenute non incostituzionali dalla Corte. Il contributo del 2,50% all’IPOST è rimasto a carico dei dipendenti nel periodo transitorio 1998-2000, anche se il corrispondente contributo del datore di lavoro era stato soppresso con la privatizzazione.

Come va valutata la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.?

Secondo la Corte costituzionale, va valutata considerando la retribuzione nel suo complesso, non i singoli elementi che la compongono. Un contributo previdenziale a carico del lavoratore non costituisce di per sé una violazione del principio di proporzionalità retributiva, se il trattamento complessivo è adeguato.

Cosa accadde al regime previdenziale dei dipendenti postali con la privatizzazione del 1998?

Con la trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a. avvenuta il 28 febbraio 1998, i dipendenti passarono dal regime della buonuscita erogata dall’IPOST a quello del trattamento di fine rapporto regolato dall’art. 2120 c.c. Tuttavia, in via transitoria, il contributo previdenziale a carico dei lavoratori all’IPOST rimase vigente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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