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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sul codice del processo amministrativo, nella parte in cui concentra presso il TAR del Lazio la competenza sulle controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Di cosa si tratta

Il codice del processo amministrativo attribuisce in via funzionale e inderogabile al TAR del Lazio, sede di Roma, le cause riguardanti l’Agenzia per i beni confiscati. Il giudice calabrese riteneva irragionevole questa deroga ai normali criteri territoriali di competenza.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo): la prima questione in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) sugli artt. 13-16; la seconda, sugli artt. 14 e 135, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. Giudice rimettente: il TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 13, 14, 15 e 16 sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., e non fondata la questione sugli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost.

Il principio

La concentrazione presso il TAR del Lazio della competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all’Agenzia per i beni confiscati non è in contrasto con i parametri costituzionali sulla competenza e sul giusto processo; la connessa censura di eccesso di delega è inammissibile.

Domande e risposte

Perché le cause vanno al TAR del Lazio?

Perché il codice del processo amministrativo attribuisce a quel tribunale la competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

Che differenza c’è tra le due decisioni?

Sulla censura di eccesso di delega (art. 76 Cost.) la questione è stata dichiarata inammissibile; sulla violazione dei criteri di competenza e del giusto processo è stata respinta nel merito come non fondata.

La concentrazione della competenza è legittima?

Sì: la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore non violi i parametri costituzionali invocati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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