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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (reclamo e mediazione tributaria), nel testo anteriore alla riforma del 2013. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente impostato la questione quanto alla rilevanza e al quadro normativo applicabile.

Di cosa si tratta

L’art. 17-bis del decreto sul processo tributario introduceva, per le controversie di minore valore, un obbligatorio procedimento di reclamo e mediazione come condizione di procedibilità del ricorso. La Commissione tributaria rimettente ne dubitava la compatibilità con il diritto di difesa e il giusto processo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva sollevato la questione sull’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla legge n. 147 del 2013.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, riscontrando carenze nella prospettazione del giudice rimettente, in particolare quanto alla rilevanza e alla ricostruzione del quadro normativo applicabile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza e i presupposti applicativi della norma censurata: la Corte non può pronunciarsi nel merito in assenza di una corretta impostazione dell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Che cosa è il reclamo-mediazione tributario?

Un procedimento obbligatorio di reclamo e mediazione, previsto per le controversie tributarie di minore valore come condizione per poter proseguire il ricorso.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché l’ordinanza di rimessione non motivava adeguatamente la rilevanza e i presupposti applicativi della norma.

La Corte si è pronunciata nel merito?

No: la manifesta inammissibilità impedisce ogni valutazione sulla fondatezza della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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