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La Corte costituzionale ha annullato la sentenza con cui il TAR Puglia aveva rifatto i conti sulla composizione di una commissione consiliare regionale. Decidere chi siede nelle commissioni rientra nel potere di autorganizzazione del Consiglio regionale e sfugge al sindacato del giudice amministrativo.
Di cosa si tratta
Nel Consiglio regionale della Puglia era sorta una controversia su quanti consiglieri del Movimento 5 Stelle dovessero far parte di una commissione permanente. Il TAR, su ricorso dei consiglieri, aveva annullato il verbale e indicato con calcoli precisi come ripartire i seggi. La Regione ha sollevato conflitto, ritenendo che il giudice avesse invaso le proprie prerogative.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, sostenendo che la sentenza del TAR fosse stata emessa in difetto assoluto di giurisdizione (art. 103 Cost.) e ledesse i poteri di autorganizzazione del Consiglio (artt. 114, secondo comma, 117, 121, secondo comma, e 123 Cost.) e l’insindacabilità dei consiglieri (art. 122, quarto comma, Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha accolto il ricorso in riferimento agli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost., annullando la sentenza del TAR. La censura sull’art. 122, quarto comma (insindacabilità), è stata invece respinta, perché la sentenza non chiamava i consiglieri a rispondere di opinioni o voti.
Il principio
La decisione su come comporre una commissione consiliare, applicando il criterio proporzionale del regolamento interno, è espressione della discrezionalità politica e del potere di autorganizzazione del Consiglio regionale, strumentale alla funzione legislativa. Ogni sindacato esterno su tali scelte si traduce in un difetto assoluto di giurisdizione.
Domande e risposte
Cos’è il potere di autorganizzazione del Consiglio?
È la facoltà dell’assemblea di disciplinare i propri lavori e la propria struttura interna, comprese le commissioni, attraverso i regolamenti e la loro applicazione.
Allora i consiglieri non hanno tutela?
L’hanno: il regolamento interno affida all’ufficio di presidenza del Consiglio il compito di garantire i diritti e le prerogative dei consiglieri.
Perché non c’era violazione dell’insindacabilità?
Perché la garanzia dell’art. 122, quarto comma, riguarda opinioni e voti dei consiglieri, mentre qui era in gioco la giurisdizione sull’atto di composizione della commissione.
Norme collegate
- Art. 121 della Costituzione — funzioni del Consiglio regionale, tra cui l’autorganizzazione.
- Art. 122 della Costituzione — insindacabilità dei consiglieri regionali, profilo respinto.
- Art. 114 della Costituzione — autonomia costituzionale delle Regioni.
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