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L’ordinanza dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, sollevata dal TAR del Lazio. Il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato sulla rilevanza: non ha verificato se i ricorrenti (avvocati tributaristi-revisori contabili) possedessero effettivamente i requisiti — anzianità professionale quinquennale e tenuta delle scritture contabili — richiesti dalla norma per essere abilitati alla certificazione tributaria.
Di cosa si tratta
La norma impugnata riserva la certificazione tributaria dei redditi d’impresa ai soli revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, con almeno cinque anni di esercizio professionale e tenuta delle scritture contabili. Alcuni avvocati tributaristi iscritti al registro dei revisori contabili avevano chiesto al TAR del Lazio l’annullamento del decreto ministeriale attuativo, ritenendo illegittima la loro esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 241/1997 (nel testo integrato dall’art. 1 d.lgs. n. 490/1998), in riferimento agli artt. 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, lamentando che la norma istituisse una “riserva monopolizzatrice” a favore di alcune categorie professionali a scapito degli avvocati tributaristi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il TAR si era limitato a prendere atto delle dichiarazioni dei ricorrenti senza verificare l’effettivo possesso dei requisiti legali. In particolare: (a) l’anzianità professionale richiesta riguarda la professione consentita dall’albo (dottore commercialista, ragioniere ecc.), non la mera iscrizione al registro dei revisori; (b) la “tenuta delle scritture contabili” significa formazione diretta delle scritture o loro formazione sotto il diretto controllo del professionista, non semplice “detenzione” dei documenti.
Il principio
L’ordinanza ribadisce che la “tenuta delle scritture contabili” prevista dalla norma implica un’attività di formazione diretta o sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista, non la mera custodia dei documenti. Il difetto di motivazione sulla rilevanza preclude qualsiasi esame nel merito della questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Chi può effettuare la certificazione tributaria dei redditi d’impresa?
Secondo l’art. 36 d.lgs. n. 241/1997, solo i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, e consulenti del lavoro, che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni e abbiano tenuto le scritture contabili del cliente nel periodo d’imposta di riferimento.
Che cosa significa “tenuta delle scritture contabili” ai fini dell’abilitazione?
La Corte chiarisce che si intende la formazione diretta delle scritture o la loro formazione sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista: non è sufficiente la mera detenzione fisica dei documenti contabili.
Gli avvocati tributaristi possono ottenere l’abilitazione alla certificazione?
Non in base all’art. 36 d.lgs. n. 241/1997 come formulato: la norma richiede l’iscrizione in albi professionali specifici (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro) e l’esercizio delle relative professioni per almeno cinque anni, requisiti che gli avvocati in quanto tali non soddisfano, anche se iscritti al registro dei revisori contabili.
Norme collegate
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro come parametro invocato per la limitazione delle attività professionali
- Art. 76 della Costituzione — eccesso di delega legislativa contestato dal giudice rimettente
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione invocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.