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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittimo il decreto legislativo sulla riforma delle attività cinematografiche (d.lgs. n. 28/2004): le disposizioni che prevedono atti ministeriali unilaterali in materia di promozione del cinema — di competenza regionale concorrente — sono incostituzionali nella parte in cui non richiedono l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 28/2004 ha riformato la disciplina delle attività cinematografiche, prevedendo vari strumenti di sostegno e promozione del cinema italiano gestiti da decreti ministeriali. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana avevano impugnato numerose disposizioni del decreto sostenendo che invadessero le competenze regionali in materia di promozione delle attività culturali.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti hanno invocato l’art. 117, quarto comma, Cost. (competenza residuale regionale in materia di cultura) e il principio di leale collaborazione, sostenendo che i decreti ministeriali unilaterali su materie culturali di interesse regionale dovessero essere adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 28/2004 nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Alcune ulteriori questioni sono accolte parzialmente, altre dichiarate non fondate. La materia cinematografica può rientrare nella competenza regionale, ma ove vi sia una funzione statale prevalente (finanziamento, standard tecnici) l’intesa è il necessario strumento di collaborazione.

Il principio

Quando atti statali di natura regolamentare o amministrativa incidono su materie di competenza regionale — anche concorrente o residuale — il principio di leale collaborazione impone che essi siano adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non mediante mera consultazione. La promozione delle attività cinematografiche rientra nella più ampia materia culturale, in cui le Regioni hanno un ruolo costituzionalmente garantito.

Domande e risposte

La cultura è materia di competenza regionale o statale?

In base all’art. 117, quarto comma, Cost., la promozione e organizzazione di attività culturali è materia di competenza regionale residuale. Lo Stato può intervenire per la tutela dei beni culturali (competenza esclusiva) o per fissare principi fondamentali nelle materie concorrenti, ma non può escludere le Regioni dai processi decisionali che riguardano il settore culturale.

Cosa è cambiato dopo questa sentenza per il cinema?

I decreti ministeriali che disciplinano gli strumenti di sostegno al cinema devono essere adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, garantendo così alle Regioni un ruolo effettivo nelle decisioni di politica cinematografica.

Questa pronuncia ha influenzato le successive riforme del cinema?

Sì: i principi elaborati dalla Corte sulla necessità dell’intesa hanno orientato la successiva legislazione di settore, compreso il c.d. Tax Credit cinematografico, che prevede meccanismi di coordinamento Stato-Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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